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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
Art. 13 cpv. 3
Abrogato
Art. 13a Processi di cambio
1Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per consentire il cambio del fornitore nonché l’ingresso nel servizio universale e nell’approvvigionamento sostitutivo o l’uscita dagli stessi (processi di cambio). Esso disciplina in particolare:
a. la procedura e i compiti di tutti i partecipanti;
b. i termini per l’ingresso e il rientro nel servizio universale nonché per l’uscita;
c. i termini per l’uscita dall’approvvigionamento sostitutivo;
d. le condizioni di disdetta di contratti di fornitura dell’energia elettrica al di fuori del servizio universale per i consumatori finali aventi diritto al servizio universale.
2I gestori di rete non possono addebitare individualmente i costi generati dai processi di cambio.
Art. 14 Rubrica nonché cpv. 3 frase introduttiva, 3bise 3ter
Corrispettivo e tariffe per l’utilizzazione della rete
3Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l’utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi:
3bisAi livelli di tensione inferiori a 1 kV, ai centri di consumo utilizzati tutto l’anno si applicano altresì le seguenti prescrizioni:
a. per i consumatori finali senza misurazione della potenza la tariffa per l’utilizzazione della rete presenta una componente di lavoro unitaria non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 50 per cento;
b. per i consumatori finali con misurazione della potenza e un consumo annuo di energia elettrica inferiore a 50 MWh la tariffa per l’utilizzazione della rete presenta una componente di lavoro (ct./kWh) secondo la lettera a; tale quota può essere inferiore al 50 per cento se in tal modo i clienti in regime di consumo proprio, considerati complessivamente, non risultano svantaggiati rispetto a una componente di lavoro pari al 50 per cento.
3terNella determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete non possono essere considerati i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.
Art. 15 cpv. 1, 2 lett. a e d, 3 lett. b e 3bislett. a e d
1Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.