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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

Sezione 2b: Sistemi di controllo e di regolazione, flessibilità

Art. 17bbisUtilizzo della flessibilità

1I rispettivi consumatori finali, gestori di impianti di stoccaggio e produttori di energia elettrica sono i titolari della flessibilità che scaturisce dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l’immissione di energia elettrica e che viene sfruttata in particolare mediante l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti. L’utilizzo da parte di terzi è regolato mediante contratto.

2Nel quadro del proprio esercizio della rete e all’interno del proprio comprensorio i gestori della rete di distribuzione hanno la possibilità di sfruttare la flessibilità al servizio della rete. In relazione a corrispondenti contratti, essi offrono ai titolari della flessibilità condizioni uniformi per quanto riguarda la flessibilità sul versante della produzione e su quello del consumo. Per una flessibilità di grande utilità per la rete possono proporre contratti individuali.

3Essi tengono conto del potenziale di flessibilità nella loro pianificazione della rete e, se complessivamente vantaggioso, lo sfruttano per evitare altri provvedimenti riguardanti la rete quali l’ampliamento della stessa.

4Nel proprio comprensorio essi possono, anche senza il consenso del titolare della flessibilità nel rispettivo caso o in relazione all’impiego di un sistema di controllo e di regolazione intelligente (art. 17b cpv. 3), e anche se ciò è in contrasto con diritti di utilizzo di terzi, utilizzare, dietro il versamento di un’adeguata indennità, la flessibilità al servizio della rete come segue (utilizzi garantiti):

a. per la limitazione forzata o un altro controllo di una determinata quota di immissione;

b. con funzione ponte, nel momento in cui altri provvedimenti già avviati riguardanti la rete non producono ancora i loro effetti;

c. in caso di pericolo rilevante e immediato per l’esercizio sicuro della rete; per questo utilizzo non è versata alcuna indennità, eccetto nel caso in cui sarebbe stato ragionevolmente possibile evitare il pericolo.

5Il Consiglio federale stabilisce per ogni tecnologia di produzione la quota di utilizzo garantito che può essere soggetta a limitazione forzata o controllo (cpv. 4 lett. a). Esso può altresì disciplinare in particolare:

a. gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione dei gestori della rete di distribuzione;

b. la tutela dei titolari della flessibilità nel caso di contratti di cui al capoverso 2;

c. i principi dell’indennità per gli utilizzi garantiti;

d. le prescrizioni per i gestori della rete di distribuzione che, attraverso le indennità applicate o altre condizioni contrattuali, precludono altri utilizzi della flessibilità tanto da impedire lo sviluppo del mercato;

e. le prescrizioni per i partner contrattuali nel caso di utilizzi della flessibilità, di qualsiasi tipo, che si ripercuotono negativamente sugli altri attori;