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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
2. l’ammissibilità e i costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi adottati;
f. prende decisioni concernenti la riserva di stoccaggio (art. 8a), quali la disposizione di multe o di altri provvedimenti.
2bis
Essa decide in merito all’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5.
2terEx cpv. 2bis
Art. 22a Pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza
1Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori della rete di distribuzione con l’obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un’adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Essa pubblica i risultati relativi a singoli gestori o a gruppi di gestori della rete di distribuzione in una raffigurazione comparativa.
2La ElCom effettua confronti in particolare nei sette ambiti seguenti:
a. qualità dell’approvvigionamento;
b. tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;
c. tariffe dell’energia elettrica del servizio universale;
d. qualità dei servizi nel servizio universale e nel settore della rete;
e. investimenti in reti intelligenti;
f. misurazione di conteggio, se non sussiste un diritto di opzione in merito;
g. adempimento di obblighi di comunicazione e diffusione.
3L’UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l’aumento dell’efficienza nel settore delle reti è insufficiente, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge per l’introduzione di una regolazione per incentivi.
Art. 23 cpv. 2
2La ElCom ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.
Art. 25 cpv. 1
1Le imprese del settore dell’energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e allo svolgimento di altri compiti ad essa correlati e a mettere a disposizione la documentazione necessaria.