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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
f. una valutazione della normativa di cui al presente articolo da parte della El-Com.
Titolo prima dell’art. 17bter
Sezione 2c: Scambio e protezione dei dati
Art. 17bterScambio dei dati e processi informativi
1I gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati mettono a disposizione reciprocamente e agli altri partecipanti, tempestivamente e gratuitamente, tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei compiti e dei processi previsti dalla legge.
2Il trattamento di dati di base e di misurazione non necessario per l’adempimento dei compiti prescritti è permesso solo previa esplicita autorizzazione degli interessati.
3I consumatori finali, i produttori di energia elettrica e i gestori di impianti di stoccaggio hanno diritto a ottenere gratuitamente tutti i loro dati di base e di misurazione.
4Il Consiglio federale può disciplinare le tempistiche e la forma della trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni da mettere a disposizione.
Art. 17c Rubrica e cpv. 3
Protezione dei dati e sicurezza dei dati
3I sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti nonché i relativi dispositivi devono soddisfare particolari requisiti in materia di sicurezza dei dati. Il Consiglio federale stabilisce questi requisiti e disciplina la procedura di verifica del loro rispetto.
Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete
Art. 18 cpv. 4, 4bis, 6 terzo periodo e 7
4Nel caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:
a. i Cantoni;
b. i Comuni;
c. le aziende d’approvvigionamento elettrico in mani svizzere con sede in Svizzera.
4bisIl Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al diritto di prelazione. Esso emana prescrizioni riguardanti la comunicazione del caso di prelazione e la procedura, compresi i termini; esso può stabilire in particolare: