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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

f. una valutazione della normativa di cui al presente articolo da parte della El-Com.

Titolo prima dell’art. 17bter

Sezione 2c: Scambio e protezione dei dati

Art. 17bterScambio dei dati e processi informativi

1I gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati mettono a disposizione reciprocamente e agli altri partecipanti, tempestivamente e gratuitamente, tutti i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei compiti e dei processi previsti dalla legge.

2Il trattamento di dati di base e di misurazione non necessario per l’adempimento dei compiti prescritti è permesso solo previa esplicita autorizzazione degli interessati.

3I consumatori finali, i produttori di energia elettrica e i gestori di impianti di stoccaggio hanno diritto a ottenere gratuitamente tutti i loro dati di base e di misurazione.

4Il Consiglio federale può disciplinare le tempistiche e la forma della trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni da mettere a disposizione.

Art. 17c Rubrica e cpv. 3

Protezione dei dati e sicurezza dei dati

3I sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti nonché i relativi dispositivi devono soddisfare particolari requisiti in materia di sicurezza dei dati. Il Consiglio federale stabilisce questi requisiti e disciplina la procedura di verifica del loro rispetto.

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera e società nazionale di rete

Art. 18 cpv. 4, 4bis, 6 terzo periodo e 7

4Nel caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:

a. i Cantoni;

b. i Comuni;

c. le aziende d’approvvigionamento elettrico in mani svizzere con sede in Svizzera.

4bisIl Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al diritto di prelazione. Esso emana prescrizioni riguardanti la comunicazione del caso di prelazione e la procedura, compresi i termini; esso può stabilire in particolare: