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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
2Per costi d’esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare:
a. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e la riserva di stoccaggio;
d. i costi per l’utilizzazione della flessibilità.
3I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:
b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d’esercizio adeguato.
3bisIl Consiglio federale disciplina le condizioni e l’entità della computabilità nonché l’attribuzione ai costi d’esercizio e ai costi del capitale:
a. dei costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;
d. eccezionalmente, dei costi di misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzioni.
Titolo prima dell’art. 17a
Sezione 2a: Metrologia
Art. 17a Competenza per la misurazione
1Ai gestori di rete competono, nel proprio comprensorio, la misurazione operativa, la designazione e la gestione dei punti di misurazione nonché la misurazione di conteggio.
2I consumatori finali con un consumo annuo pari ad almeno 100 MWh per centro di consumo nonché i produttori di energia elettrica e i gestori di impianti di stoccaggio con una potenza allacciata superiore a 30 kVA possono scegliere liberamente un terzo a cui affidare l’esercizio delle stazioni di misurazione, i servizi di misurazione o l’intera misurazione di conteggio. Se non esercitano tale diritto di opzione, la competenza rimane del gestore di rete del loro comprensorio.
3Il Consiglio federale può prevedere che, una volta ottenuto, il diritto di opzione sia mantenuto indipendentemente dal consumo annuo o dalla potenza allacciata. Esso può emanare disposizioni di esecuzione, relative in particolare:
a. alla procedura di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore dei servizi di misurazione;
b. alle modalità con cui i gestori di rete possono imputare i costi connessi all’esercizio del diritto di opzione ai gestori delle stazioni di misurazione, ai fornitori di servizi di misurazione, ai consumatori finali, ai produttori di energia elettrica e ai gestori degli impianti di stoccaggio nonché ad altri soggetti coinvolti;
c. ai compiti dei gestori delle stazioni di misurazione e dei fornitori dei servizi di misurazione.