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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

Art. 20a Provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di

trasporto

1La società nazionale di rete concorda con gestori della rete di distribuzione, produttori di energia elettrica e consumatori finali adeguati e con altri soggetti direttamente o indirettamente allacciati a una rete elettrica, in modo uniforme, tutti i provvedimenti che essa adotta o ordina per prevenire o eliminare una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto.

2Essa ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente e non esiste alcun accordo. Essa notifica immediatamente queste disposizioni alla ElCom.

3Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete adotta provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico dei soggetti negligenti.

4Per il rimanente i costi di questi provvedimenti secondo il presente articolo sono imputati nei costi della rete di trasporto e computabili conformemente all’articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nell’imputazione dei costi.

Art. 20b

Ex art. 20a

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Art. 22 cpv. 2 e 2bis

2La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d’ufficio:

a. decide sull’accesso alla rete e sulle condizioni per l’utilizzazione della rete. Essa può autorizzare a titolo precauzionale l’accesso alla rete;

b. verifica le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, il servizio universale e la misurazione di conteggio. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;

c. decide in merito alla modifica di condizioni abusive nell’approvvigionamento sostitutivo;

d. prende decisioni nel settore della flessibilità al servizio della rete in merito a:

1. gli utilizzi garantiti e la tutela dei titolari della flessibilità,

2. la modifica di indennità abusive;

e. in relazione alla minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a) prende decisioni in merito a:

1. l’obbligo delle controparti di stipula di un accordo, comprese le disposizioni concernenti il relativo contenuto minimo necessario,