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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
Art. 17abisCompenso per la misurazione e tariffe di misurazione
1Per la misurazione di conteggio i gestori di rete riscuotono un compenso dai consumatori finali, dai produttori di energia elettrica e dai gestori degli impianti di stoccaggio che non hanno diritto di scegliere liberamente il fornitore. Tale compenso è versato per ogni punto di misurazione e non può superare i costi computabili.
2I gestori di rete stabiliscono tariffe secondo il principio di causalità per la riscossione del compenso per la misurazione. Queste sono fissate per un anno e possono variare a seconda degli strumenti di misurazione e della tipologia del servizio di misurazione.
3Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una misurazione di conteggio affidabile ed efficiente. Il Consiglio federale stabilisce le basi per il relativo calcolo.
4I gestori di rete non sono vincolati alle tariffe di misurazione nei confronti dei consumatori finali, dei produttori di energia elettrica e dei gestori di impianti di stoccaggio che possono incaricare della misurazione di conteggio un terzo a loro scelta.
Art. 17aterSistemi di misurazione intelligenti
1Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore di energia elettrica o l’impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale di dati e registra il flusso effettivo di energia e il suo andamento nel tempo.
2Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’installazione di tali sistemi di misurazione intelligenti. Esso tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. Esso può obbligare i gestori di rete nonché i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori dei servizi di misurazione incaricati a utilizzare entro un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di questi.
3Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare, in particolare in relazione a:
a. la trasmissione dei dati di misurazione;
b. il supporto ai sistemi tariffari;
c. il supporto ad altri servizi e applicazioni.
Titolo prima dell’art. 17b