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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

Art. 26 cpv. 1

1Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge e dello svolgimento di altri compiti ad essa correlati sottostanno al segreto d’ufficio.

Art. 27 Trasmissione dei dati

1Nel quadro degli obiettivi della presente legge, l’UFE e la ElCom trattano dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti penali (art. 29).

2Essi possono conservare questi dati in forma elettronica.

3Su richiesta essi si trasmettono reciprocamente i dati necessari per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni contrarie a una trasmissione dei dati.

4In caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto la ElCom può trasmettere alla società nazionale di rete i necessari dati; essa può acquisire i dati di cui ancora non dispone appositamente a questo scopo. Essa informa preventivamente gli interessati della trasmissione dei dati.

5La società nazionale di rete tratta in modo confidenziale i dati di cui al capoverso 4 e attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi garantisce che non siano utilizzati per altri scopi.

Art. 29 cpv. 1 lett. a, d, ebise fbisnonché cpv. 4

1È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. abrogata

d. non espone nel conteggio i costi per l’utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata (art. 12 cpv. 3) o fattura illecitamente costi per i processi di cambio (art. 13a cpv. 2);

ebis. non tratta correttamente, in particolare non trasmette, i dati di misurazione o i dati personali ricavati nell’ambito dell’esercizio delle stazioni di misurazione o della fornitura dei servizi di misurazione (art. 17btercpv. 1);

fbis. nega alla società nazionale di rete le informazioni e le indicazioni richieste concernenti la riserva di stoccaggio o fornisce indicazioni non veritiere (art. 8a);

4Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)4 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in sua vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).

4 RS 313.0