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Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine
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Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7
Art. 7 Approvvigionamento sostitutivo
Il consumatore finale che al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica non incarica tempestivamente un nuovo fornitore o il cui fornitore cessa la propria attività, se necessario è approvvigionato in via sostitutiva dal gestore di rete del proprio comprensorio anche se presenta un consumo annuo superiore a 100 MWh per centro di consumo. Per tale approvvigionamento il gestore di rete non è vincolato alle tariffe dell’energia elettrica del servizio universale.
Art. 8 cpv. 1bis
1bisI produttori di energia elettrica, i consumatori finali e gli altri soggetti direttamente o indirettamente allacciati alla rete sostengono i propri gestori di rete nell’attuazione di provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete.
Art. 8a Riserva di stoccaggio per situazioni di approvvigionamento critiche
1Come garanzia in caso di situazioni straordinarie, quali congestioni o interruzioni critiche dell’approvvigionamento, è costituita annualmente una riserva di stoccaggio. In questa riserva i gestori partecipanti, dietro compenso, detengono energia per un determinato periodo, affinché in caso di necessità sia possibile il prelievo di energia elettrica.
2Possono partecipare alla riserva i gestori di centrali ad accumulazione e di impianti di stoccaggio allacciati alla rete svizzera, nei quali l’energia può essere trasformata in energia elettrica. I gestori partecipanti vengono selezionati annualmente mediante gara pubblica.
3D’intesa con la società nazionale di rete, la ElCom stabilisce annualmente i valori di riferimento della riserva, in particolare:
a. l’entità della riserva necessaria e il periodo di detenzione della stessa;
b. le linee generali
1. della gara pubblica, compresi eventuali limiti massimi del compenso,
2. dell’indennizzo dovuto in caso di prelievo della riserva,
3. delle multe che i partecipanti sono tenuti a pagare se non adempiono i propri obblighi di detenzione della riserva.
4La società nazionale di rete garantisce la gestione operativa annuale della riserva. Essa svolge in particolare i seguenti compiti ricorrenti:
a. stabilisce le modalità della gara pubblica, compresi i criteri d’idoneità e i criteri di aggiudicazione nonché le modalità di prelievo;
b. svolge la gara pubblica e determina in tal modo i gestori partecipanti, se ragionevole anche per un periodo superiore a un anno, e stipula con questi un accordo;
c. sorveglia il rispetto degli obblighi di detenzione della riserva.