Progetto

Consultazione 2018/70: Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (apertura completa del mercato elettrico, riserva di stoccaggio e modernizzazione della regolazione della rete) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge sull’approvvigionamento elettrico 734.7

Art. 7 Approvvigionamento sostitutivo

Il consumatore finale che al termine di un rapporto di fornitura di energia elettrica non incarica tempestivamente un nuovo fornitore o il cui fornitore cessa la propria attività, se necessario è approvvigionato in via sostitutiva dal gestore di rete del proprio comprensorio anche se presenta un consumo annuo superiore a 100 MWh per centro di consumo. Per tale approvvigionamento il gestore di rete non è vincolato alle tariffe dell’energia elettrica del servizio universale.

Art. 8 cpv. 1bis

1bisI produttori di energia elettrica, i consumatori finali e gli altri soggetti direttamente o indirettamente allacciati alla rete sostengono i propri gestori di rete nell’attuazione di provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete.

Art. 8a Riserva di stoccaggio per situazioni di approvvigionamento critiche

1Come garanzia in caso di situazioni straordinarie, quali congestioni o interruzioni critiche dell’approvvigionamento, è costituita annualmente una riserva di stoccaggio. In questa riserva i gestori partecipanti, dietro compenso, detengono energia per un determinato periodo, affinché in caso di necessità sia possibile il prelievo di energia elettrica.

2Possono partecipare alla riserva i gestori di centrali ad accumulazione e di impianti di stoccaggio allacciati alla rete svizzera, nei quali l’energia può essere trasformata in energia elettrica. I gestori partecipanti vengono selezionati annualmente mediante gara pubblica.

3D’intesa con la società nazionale di rete, la ElCom stabilisce annualmente i valori di riferimento della riserva, in particolare:

a. l’entità della riserva necessaria e il periodo di detenzione della stessa;

b. le linee generali

1. della gara pubblica, compresi eventuali limiti massimi del compenso,

2. dell’indennizzo dovuto in caso di prelievo della riserva,

3. delle multe che i partecipanti sono tenuti a pagare se non adempiono i propri obblighi di detenzione della riserva.

4La società nazionale di rete garantisce la gestione operativa annuale della riserva. Essa svolge in particolare i seguenti compiti ricorrenti:

a. stabilisce le modalità della gara pubblica, compresi i criteri d’idoneità e i criteri di aggiudicazione nonché le modalità di prelievo;

b. svolge la gara pubblica e determina in tal modo i gestori partecipanti, se ragionevole anche per un periodo superiore a un anno, e stipula con questi un accordo;

c. sorveglia il rispetto degli obblighi di detenzione della riserva.