Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf

secondo l’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia (lett. a), gli organi di polizia epizootica secondo l’OFE (lett. b) nonché i servizi fitosanitari federali o cantonali e le aziende interessate secondo l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV)15.

4.4 Art. 11 cpv. 3 e art. 17 cpv. 2 lett. f

Già oggi il Centro di contatto Biotecnologia della Confederazione gestisce la banca dati elettronica ECOGEN, che contempla i documenti della procedura di notifica e di autorizzazione nonché dell’esecuzione. Questa banca dati è ulteriormente ampliata nel quadro della Strategia e-governement della Confederazione. Ora si prevede l’introduzione diretta in ECOGEN di tutti i dati concernenti le domande di notifica e di autorizzazione secondo l’OlConf. Invii postali sono ancora possibili, tuttavia per l’elaborazione dei moduli cartacei viene addebitata una tassa supplementare. Gli attuali articoli 11 capoverso 3 e 17 capoverso 2 lettera f rimandano inoltre al nuovo articolo 27a previsto appositamente per ECOGEN.

4.5 Art. 16 cpv. 1 lett. c

Oltre agli obblighi d’informare le autorità cantonali competenti su eventi o rischi in materia di biosicurezza (lett. a e b), le aziende saranno tenute in futuro a comunicare alle autorità cantonali ogni circostanza sospetta relativa ad attività in corso con organismi oggetto di abuso che potrebbero rappresentare un pericolo per l’uomo, gli animali, l’ambiente o la biodiversità. Indicatori in tal senso possono essere costituiti dal tipo di organismo utilizzato, dallo scopo dell’attività o dei dati di altra natura che farebbero supporre che l’attività non segua gli scopi dichiarati. Allo stesso modo qualsiasi informazione relativa al furto, alla perdita, al cambio di scopo d’utilizzo degli organismi, a un tentativo o accesso ingiustificato (causato o avvenuto) ai locali sicuri possono costituire circostanze sospette, degne di essere riferite. Questa nuova disposizione dovrebbe consentire alle autorità competenti di essere informate e, se necessario, di adottare le misure che ritengono adeguate. I Cantoni informano l’Ufficio federale competente sul caso di sospetto notificato (cpv. 2).

4.6 Art. 19 cpv. 3

Il capoverso 3 sgrava le amministrazioni competenti dall’obbligo di fornire una decisione entro il termine impartito, non solo per le notifiche della classe 1, ma anche per le modifiche tecniche e amministrative concernenti le domande della classe 2. Ogni anno sono inoltrate alla banca dati ECOGEN 100-150 modifiche tecniche della classe 2. Ciò rappresenta un risparmio di risorse per le autorità cantonali e federali, senza tuttavia nuocere al mantenimento della biosicurezza, poiché l’obbligo dei richiedenti di fornire informazioni non è modificato e queste restano disponibili e accessibili alle autorità.

15 L’OSalV verrà approvata prossimamente (la decisione del Consiglio federale è prevista per fine ottobre 2018) e probabilmente entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Le modifiche qui proposte si applicano fatta salva l’approvazione e l’entrata in vigore dell’OSalV. 10/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208