Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf
direttiva sulla prova dell’efficacia di metodi di inattivazione chimici per sostanze fluide (in francese e in tedesco)20.
Classe 2
I seguenti casi richiedono l’autorizzazione dell’Ufficio federale competente:
1) i rifiuti provenienti da attività della classe 2 devono essere sottoposti in linea di principio ad autoclave nell’edificio. Se per l’inattivazione viene utilizzata un’autoclave al di fuori dell’edificio occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale competente;
2) in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dall’Ufficio federale competente possono essere smaltite come rifiuti speciali anche colture solide. La condizione è che sia comprovato il funzionamento della catena di smaltimento. Colture fluide provenienti da attività della classe 2 devono essere in ogni caso inattivate in loco.
Se non occorre per un’inattivazione sicura dei rifiuti l’autoclave può essere tralasciata senza autorizzazione dell’Ufficio federale competente. La parità di trattamento del metodo di inattivazione selezionato con l’autoclave e la sua efficacia devono essere comprovate e la relativa documentazione messa a disposizione, su richiesta, delle autorità esecutive. È disponibile una direttiva sulla prova dell’efficacia di metodi di inattivazione chimici per sostanze fluide (in francese e in tedesco)23.
Materiale contaminato, carcasse di animali e campioni diagnostici possono continuare a essere smaltiti come rifiuti speciali.
Classe 3
Rifiuti provenienti da attività della classe 3 devono in linea di principio essere sottoposti ad autoclave nel settore di lavoro. Per un’autoclave al di fuori del settore di lavoro l’azienda necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale competente. L’autoclave deve in ogni caso avvenire all’interno dell’edificio.
Se per l’inattivazione dei rifiuti sicura l’autoclave non è necessaria, l’Ufficio federale competente può autorizzarne l’omissione. La parità di trattamento del metodo di inattivazione scelto con l’autoclave deve essere comprovata e la sua efficacia convalidata (la prova dell’efficacia deve essere fornita più volte e confermata da statistiche). La relativa documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, delle autorità esecutive. È disponibile una direttiva sulla prova dell’efficacia di metodi di inattivazione chimici per sostanze fluide (in fran- cese e in tedesco)23.
Classe 4
Tutti i rifiuti provenienti da attività della classe 4 devono essere inattivati nel settore di lavoro mediante autoclave. A tal fine deve essere presente un’autoclave ad attraversamento nel settore di lavoro (nessuna deroga possibile).
20 Cfr. la direttiva «Wegleitung zur chemischen Inaktivierung von Organismen in Flüssigkeiten»: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/biomed/biologische-sicherheit/chemische-inaktivierung-organismenfluessigkeiten.pdf.download.pdf/wegleitung-chem-inaktivierung-8-2016-de.pdf. 16/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208