Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf
3 Rapporto con il diritto internazionale
L’Unione europea (UE) presenta un obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi solo per i microrganismi geneticamente modificati. La portata di tale obbligo è disciplinata nella Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati9. L’OlConf si basa da un lato in larga misura su tale direttiva, segnatamente in riferimento alle misure di sicurezza particolari nella tabella dell’allegato 4 numero 2.1, ma va oltre questa poiché prevede anche un obbligo di impiego confinato per organismi patogeni (dal 1999) e alloctoni (dal 2012). Di conseguenza, i nuovi criteri concretizzati per la determinazione del rischio degli organismi alloctoni di cui all’allegato 2.1 non sono disciplinati nel diritto dell’UE. Analoghe considerazioni possono applicarsi alle modifiche concernenti l’utilizzazione di organismi patogeni di cui agli articoli 5 e 19, all’allegato 2.2 e alla tabella dell’allegato 4.
Per la prevenzione dell’utilizzazione indebita occorre inoltre osservare che la Svizzera come pure i Paesi membri dell’UE hanno ratificato la Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione (RS 0.515.07). Il Regolamento UE 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso10 disciplina l’esportazione, il trasferimento, e il transito di prodotti a duplice uso (dual use) e si estende anche agli organismi e alle tossine, comparabile con l’ordinanza svizzera sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1). La maggior parte degli Stati UE, come già è il caso dal 1987 per la Svizzera, è inoltre membro dell’Australia Group11 che mira all’armonizzazione delle disposizioni per il controllo della proliferazione di agenti chimici e biologici.
Nell’UE tuttavia non esiste una legislazione uniforme sulla biosecurity, anche se singoli paesi dispongono di norme nazionali. Un caso esemplare è la Danimarca che nel 2008 ha emanato una legge12 e nel 2009 una direttiva13 concreta. Nella maggior parte dei Paesi membri dell’UE tuttavia esistono norme bottom-up sotto forma di regole di comportamento e direttive messe a diposizione per lo più dalle accademie nazionali o da importanti istituti e società di ricerca.
Le norme sugli aspetti della biosecurity proposte corrispondono a una raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) emanata nel 2017 in occasione di una «Joint External Evaluation» della legislazione svizzera nel quadro delle prescrizioni internazionali in materia di salute14.
La presente revisione parziale rispetta gli obblighi internazionali della Svizzera e non li tange.
9 GU L 125 del 21.05.2009, p. 75
10 GU L 134 del 29.09.2009, p. 1
11 http://www.australiagroup.net/en/participants.html
12 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/ACTNo474of17_June2008.pdf
13 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/en.pdf
14 http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports-europe/en/ 8/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208