Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione e per i Cantoni
Per le autorità della Confederazione competenti, in particolare i due Uffici responsabili della procedura decisionale in virtù dell’articolo 18 capoverso 1, l’integrazione degli aspetti sulla bioprotezione nell’OlConf comporta nuove mansioni (criteri di valutazione per notifiche e richieste di autorizzazione, elenco di organismi idonei all’utilizzazione indebita, aiuti all’esecuzione concernenti aspetti sulla bioprotezione). Queste mansioni supplementari sono tuttavia compensate dalle agevolazioni intraprese in altri punti.
Per i servizi specializzati cantonali che in virtù dell’articolo 23 OlConf sono responsabili della sorveglianza nelle aziende, le mansioni supplementari sono di lieve entità poiché queste possono essere integrate nel sistema di controllo già esistente. Inoltre solo una minoranza dei Cantoni sarà interessata da un tale incremento poiché soltanto in pochi Cantoni si svolgono attività con organismi per i quali sussiste in genere un pericolo di abuso.
Nel complesso le misure proposte per le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni non esigono risorse supplementari.
6.2 Altre ripercussioni
Le nuove disposizioni proposte nell’ambito della bioprotezione (nuovi criteri di valutazione del rischio, nuove misure di sicurezza) comporteranno per le aziende e le istituzioni interessate un determinato incremento di lavoro. Tuttavia, trattandosi del potenziamento di un sistema già esistente, tale carico di lavoro supplementare dovrebbe essere relativamente moderato e giustificato dal notevole miglioramento della sicurezza del personale delle aziende interessate, nonché della popolazione in generale e dell’ambiente. Anche se le aziende devono completare la determinazione del rischio considerando i criteri concernenti la biosecurity, il numero di aziende che deve adottare misure di sicurezza supplementari dovrebbe limitarsi a 30-40. A tal proposito va osservato che alcune aziende già attuano misure di propria iniziativa (p.es. registrazione degli accessi, controlli dell’affidabilità del personale). Inoltre la determinazione del rischio rappresenta in un primo momento un puro processo analitico che può essere eseguito senza sostanziali mezzi tecnici. In seguito i nuovi compiti della persona incaricata della prevenzione dell’utilizzazione indebita richiedono una particolare formazione. La tematica della biosecurity deve pertanto essere ancora ampliata nell’offerta formativa esistente «Curriculum Biosecurity».
Nel complesso le misure proposte comportano un leggero sgravio agli impianti. Poiché le modifiche proposte comprendono agevolazioni per le attività a basso rischio come pure un più ampio stralcio dei requisiti per le attività con maggiore o elevato rischio, nel complesso la protezione di salute e ambiente resta garantita almeno nella misura attuale.
18/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208