Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf

4.7 Art. 26 cpv. 1bis e 2

Oltre all’approntamento di elenchi già esistenti degli organismi, in accordo con l’UFAM e dopo aver consultato i servizi citati, la revisione dell’OlConf prevede che l’UFSP elabori degli elenchi di organismi potenzialmente idonei all’utilizzazione indebita. In quanto Uffici federali competenti per gli organismi patogeni per l’uomo, gli animali e le piante nonché alloctoni secondo l’articolo 18 capoverso 1, l’UFSP e l’UFAM devono stilare l’elenco in accordo. Dato il numero elevato di autorità coinvolte occorre consultarle soltanto al fine di mantenere efficienti i processi. L’elenco deve agevolare la valutazione del rischio dell’utilizzazione indebita per le aziende e le autorità esecutive. In primo luogo devono essere elencati gli organismi che presentano un notevole potenziale dannoso in caso di un’immissione intenzionale o presupposta. Per l’inclusione di organismi nell’elenco devono essere presi in considerazione i criteri di cui all’allegato 2.1 numero 1 nonché gli elenchi nazionali esistenti (p.es. F16, DK17). L’aggiunta garantisce che l’elenco degli organismi potenzialmente idonei all’utilizzazione indebita includa anche le informazioni riconosciute a livello internazionale.

4.8 Art. 27a

Con il nuovo articolo 27a le basi legali esistenti sono precisate per la banca dati elettronica ECOGEN. In particolare al capoverso 2 sono illustrati i tratti fondamentali dei diritti di accesso e di modifica nell’area garantita di ECOGEN. Poiché ECOGEN non elabora o pubblica dati personali o profili da proteggere in maniera particolare (legge federale sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1), è sufficiente una norma a livello di ordinanza (art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 e contrario LPD nonché art. 19 cpv. 1 LPD).

In ECOGEN i compiti sono adempiuti secondo l’OlConf e registrati ed elaborati i dati necessari a tal fine. In un’area garantita avviene la corrispondenza e la comunicazione tra il centro di contatto Biotecnologia, gli Uffici federali competenti, i servizi specializzati e i richiedenti e i notificanti. Sono eseguite tutte le procedure di notifica e di autorizzazione secondo il capoverso 1 (art. 19 e 20), notificati all’Ufficio federale competente gli eventi comunicati dai Cantoni (art. 16 cpv. 2) e trasmesse informazioni e rapporti concernenti la loro attività di controllo (art. 17 cpv. 2 lett. j) nonché fornite informazioni mediante il centro di contatto (art. 17 cpv. 2 lett. h). Inoltre possono essere eseguiti altri compiti connessi all’esecuzione dell’OlConf che sono comparabili per la loro modalità e il loro significato a quelli indicati esplicitamente nel capoverso

1. I collaboratori del centro di contatto, in base ai loro compiti, hanno diritto di accesso e di modifica a informazioni immesse dagli altri utenti della banca dati. Questo diritto di accesso consente loro di offrire prestazioni di supporto. L’Ufficio federale competente ha un diritto di scrittura e di lettura solo se necessario ai suoi compiti, ovvero in particolare per prendere decisioni nelle procedure di notifica e autorizzazione. Vale lo stesso per i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni nonché per i notificanti o per i richiedenti. Il servizio specializzato del Cantone dispone di un diritto di visualizzazione di tutte le informazioni sui notificanti e sui richiedenti nella sua area cantonale. I diritti per l’accesso alla banca dati sono assegnati dal centro di contatto. Gli Uffici federali competenti, i servizi specializzati nonché i notificanti e i richiedenti, sotto la propria responsabilità, possono assegnare ulteriori diritti degli utenti all’interno della loro organizzazione (cpv. 2).

Le informazioni accessibili a tutti mediante Internet, concernenti notifiche pervenute e domande di autorizzazioni (art. 17 cpv. 2 lett. d), attività notificate e autorizzate nonché risultati di rilevamenti (art. 17 cpv. 2 lett. g) si basano su informazioni salvate nell’area protetta di ECOGEN. Comprendono dati che secondo l’articolo 28 capoverso 5 in ogni caso sono pubblici e in virtù dell’articolo 28 capoverso 2 non vanno trattati in maniera confidenziale.

16 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025837146&dateTexte=20180103

17 https://www.biosecurity.dk/fileadmin/user_upload/PDF_FILER/Biosikringsdokumenter/en.pdf 11/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208