Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

2.1 Panoramica della revisione

La presente revisione parziale dell’OlConf è articolata in tre parti. Agevolazioni e semplificazioni adeguate al rischio per i richiedenti e le autorità esecutive sono introdotte laddove i rischi che sussistono dall’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi sono esigui o laddove anche in caso di accresciuti rischi la protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica può essere garantita con un dispendio inferiore in base a conoscenze e mezzi tecnici nuovi.

Le prescrizioni per l’utilizzazione di organismi invasivi alloctoni sono concretizzate ma non inasprite. Ciò è reso possibile dalle esperienze acquisite dall’attuazione nel 2012 della revisione totale dell’OlConf, quando questo gruppo di organismi è stato assoggettato per la prima volta all’ordinanza. La concretizzazione corrisponde non per ultimo a quanto auspicato da molte aziende interessate e anche dalle autorità esecutive cantonali che vedranno così il loro lavoro facilitato.

Le attività volte a utilizzare organismi nell’intento di causare danni contraddicono del tutto gli obiettivi di protezione di cui all’articolo 1 OlConf. A livello internazionale l’importanza della biosecurity4, che comprende la protezione da tali utilizzazioni indebite, ha acquisito notevole importanza. La revisione parziale prevede pertanto una nuova norma esplicita laddove sussiste il potenziale pericolo di un abuso. Le nuove norme si integrano in larga misura nel sistema legislativo ed esecutivo esistente dell’OlConf per mantenere al minimo possibile gli oneri a carico delle autorità e delle aziende interessate.

Nel complesso le agevolazioni, le concretizzazioni e le norme supplementari si manterranno almeno in equilibrio, mentre la maggior parte delle aziende e delle autorità potrà addirittura contare su agevolazioni (moderate).

2.2 Agevolazioni e deroghe

Nell’articolo 5bis si consente ai servizi di pronto intervento e alle autorità in caso di eventi biologici (B) secondo l’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia (RS 818.101.32), per i provvedimenti di lotta secondo l’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) e l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) una rilevazione primaria mediante sistemi di rilevazione rapida sul posto e quindi al di fuori dei sistemi chiusi.

L’articolo 19 capoverso 3 disciplina anche le modifiche tecniche della classe 2, per le quali l’Ufficio federale responsabile5 non deve più emanare una decisione entro il termine previsto. In tal modo si consegue uno sgravio amministrativo per le autorità federali e per le aziende interessate (viene a cadere ogni decisione formale soggetta a spese), senza perdite dal profilo del rischio.

Un’ulteriore agevolazione si trova all’allegato 2.2 numero 2 e interessa la rilevazione primaria di organismi del gruppo 4 provenienti da materiale clinico non inattivato. Fin quando non avviene alcuna moltiplicazione, una tale rilevazione può essere attribuita alla classe 3 e non più soltanto alla classe 4.

Con la sostituzione delle misure di sicurezza particolari 23 e 33 con la nuova misura 36 si garantisce che le aziende debbano disporre di un’autoclave soltanto quando è effettivamente necessaria per il trattamento dei rifiuti, ovvero l’inattivazione degli organismi utilizzati.

4 Qui e di seguito utilizzato rispetto alla classica bioprotezione (franc. biosécurité, ingl. biosafety).

5 Per attività in cui la salute umana è in primo piano è responsabile l’UFSP. Per tutte le altre attività è responsabile l’UFAM. 5/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208