Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 18 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, 2019 Rapporto esplicativo Consultazione OlConf
richiesta di un estratto del casellario giudiziale), come è usuale anche in altri settori con elevate esigenze di affidabilità.
Se dopo la valutazione del rischio si presuppone inoltre che sussista il pericolo di un’utilizzazione indebita, devono essere adottate ulteriori misure quali la limitazione dell’ac- cesso ai locali o la registrazione di persone con accesso agli organismi utilizzati (lett. k).
L’aiuto all’esecuzione già esistente «Responsabili della biosicurezza (BSO). Statuto, compiti e competenze» deve essere integrato con i compiti e le competenze dei responsabili della prevenzione dell’utilizzazione indebita per sostenere le autorità cantonali coinvolte e i responsabili delle aziende in questione nell’adempimento degli obblighi relativi alla biosecurity.
4.16 All. 4 n. 2.1 lett. bbis
Le misure di sicurezza particolari sono ampliate in forma generale di una lettera bbische consente di adottare ulteriori misure se il pericolo di utilizzazione indebita di organismi induce a ritenerle adeguate. La lettera bbisintegra le lettere a e b, anch’esse di natura generale. Si rinuncia invece in modo consapevole alla menzione esplicita di misure ampie e specifiche nel quadro della tabella seguente che disciplinerebbe nei dettagli il pericolo di utilizzazione indebita.
4.17 All. 4 n. 2.1 Misure di sicurezza 23 e 33 abrogate e sostituite dalla nuova misura 36
Finora nella misura 23 la presenza di un’autoclave è stata disciplinata separatamente dal suo utilizzo per l’inattivazione di microrganismi (misura 33). Con la revisione totale dell’OlConf nel 2012 in particolare per le attività delle classi 1 e 2 sono state approvate alternative all’autoclave (p. es. inattivazione chimica di colture fluide, smaltimento di rifiuti solidi o colture come rifiuti speciali). Nella pratica può far sì che un’azienda debba disporre di un’autoclave, sebbene non ne abbia bisogno (per il trattamento dei rifiuti). In futuro per evitare tali casi, la nuova misura di sicurezza 36 rende la presenza di un’autoclave correlata al suo utilizzo per il trattamento dei rifiuti. Al momento sono circa 80 le aziende del livello 2 attive in Svizzera che, secondo le stime, dispongono di diverse centinaia di questi apparecchi. In futuro non saranno più tenute ad acquistare un’autoclave. Nella pratica, a seconda della classe dell’attività, questo determina le procedure descritte di seguito.
Classe 1
Rifiuti provenienti da attività della classe 1 devono essere inattivati prima dello smaltimento o smaltiti come rifiuti speciali. Si cerca così di prevenire la fuoriuscita nell’ambiente senza una precedente inattivazione in particolare di organismi provenienti da colture OGM e con materiale contaminato da OGM. Se non è necessaria per l’inattivazione dei rifiuti sicura, l’autoclave può essere tralasciata senza dover chiedere l’autorizzazione dell’Ufficio federale competente. In tal modo la definizione utilizzata nell’attuale OlConf «smaltimento innocuo» deve essere resa concreta. Lo scopo di tale disposizione è garantire che nessun organismo vivente lasci il sistema chiuso e giunga nell’ambiente (p.es. nella rete fognaria). Poiché nel caso di attività della classe 1 sono solo gli OGM a rientrare nell’obbligo di impiego confinato secondo l’articolo 5 capoverso 1 e l’inattivazione di OGM corrisponde da decenni alla buona pratica di laboratorio, questa concretizzazione non determina alcun inasprimento nella pratica.
L’efficacia del metodo di inattivazione scelto deve essere comprovata e la relativa documentazione messa a disposizione, su richiesta, delle autorità esecutive. È disponibile una
15/18 054.11-00031/00006/00002/R383-0208