Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 28 pagine
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CROP, ma afferma chiaramente che a suo parere l’unica soluzione reale è il congedo parentale, ritenendo nettamente troppo breve un congedo di paternità di due o quattro settimane. DPA e Rete custodia bambini non sono assolutamente d’accordo con i 14 giorni e chiedono un congedo parentale secondo quanto proposto dalla COFF (e, per l’associazione DPA, anche da alliance F). Per la CFQF la durata di due settimane è troppo esigua, salvo se si impostasse il diritto in modo chiaramente e direttamente legato alla nascita di un figlio e questa durata fosse completata con un congedo parentale di almeno 24 settimane. Per la Commissione né due né quattro settimane bastano per consentire ai padri di impegnarsi concretamente nell’accudimento dei figli. SKF, FPS, CSP, FSAG e Frauenzentrale Zürich chiedono una durata di almeno quattro settimane, che considerano già una soluzione di compromesso.
5.2 Condizioni di diritto
I partecipanti che si esprimono al riguardo sono sostanzialmente favorevoli all’idea di riprendere regolamentazioni analoghe a quella prevista per l’indennità di maternità nella LIPG. Per quanto concerne l’estinzione del diritto, da più parti si esige che il diritto del padre sussista anche in caso di decesso del figlio. Alcuni partecipanti auspicano una regolamentazione (rinvio) in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del figlio. Per quanto concerne la paternità, diversi partecipanti chiedono un ampliamento della cerchia dei beneficiari (patrigni, padri affilianti, padri di fatto, padri adottivi). In questo contesto è auspicato anche l’esame del prolungamento del termine quadro a un anno, affinché i padri con i quali un rapporto di filiazione è costituito solo in un secondo momento non siano esclusi dal diritto. L’idea alla base di queste richieste è che in generale si adottino regolamentazioni adeguate all’attuale eterogeneità del concetto di famiglia e si dia accesso al congedo di paternità anche ai genitori dello stesso sesso. Per contro, non pochi partecipanti ritengono troppo lungo il proposto termine quadro di sei mesi, considerando che un congedo di paternità dovrebbe essere fruito dopo la nascita del figlio o entro un lasso di tempo decisamente più breve. Per quanto concerne il termine quadro, gli organi esecutivi e una parte dei Cantoni sottolineano la complessità dell’esecuzione in caso di modifica della situazione professionale del padre entro questo periodo.
Cantoni
Soltanto pochi Cantoni – prevalentemente tra le fila degli oppositori – si esprimono sulle condizioni di diritto.
SH, GL, ZG, OW, NW, TI e JU sottolineano che l’esecuzione potrebbe diventare complessa qualora la situazione professionale dei padri cambiasse (modifica salariale, nuovo contratto di lavoro) entro il termine quadro, poiché il riesame delle condizioni assicurative e la determinazione del salario da considerare quale base per il calcolo delle indennità giornaliere si basano sul momento della nascita del figlio. OW e JU propongono pertanto che in caso di ripartizione del congedo sia possibile beneficiare dei giorni soltanto presso il datore di lavoro con il quale sussisteva un rapporto di lavoro già al momento della nascita del figlio. Per evitare spese amministrative eccessive, VS suggerisce di tenere conto della situazione al momento della nascita. ZH si dichiara esplicitamente a favore della possibilità di un termine quadro di sei mesi. Per BL, GL, ZG e OW questo termine andrebbe ancora chiarito in relazione con il caso dell’adozione. Per motivi di semplificazione, GL suggerisce di non concedere il diritto all’indennità di paternità ai beneficiari di indennità di disoccupazione. ZG vorrebbe che il termine quadro e il diritto in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato decorressero, su richiesta del padre, dal momento in cui il figlio arriva a casa. Anche OW auspica una regolamentazione in merito. GL chiede cosa sia previsto il caso di un soggiorno ospedaliero del figlio. Secondo OW e FR, il diritto del padre dovrebbe sussistere anche in caso di decesso del figlio. FR propone di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 29 del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno ai padri disoccupati e di concedere