Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/82: Iv.pa. 18.441 «Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità» · 28 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 4 luglio 2017 è stata depositata l’iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia», che vuole imporre alla Confederazione d’introdurre un congedo di paternità legale di almeno quattro settimane finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG). Con il relativo messaggio il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l’iniziativa popolare senza presentare alcun controprogetto, né diretto né indiretto (Messaggio del 1° giugno 2018 concernente l’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»; FF 2018 3137).

Il 21 agosto 2018 la CSSS-S ha deciso di proporre un controprogetto indiretto sotto forma di iniziativa di commissione, il quale prevede un congedo di paternità pagato di due settimane, che il padre può prendere in blocco o sotto forma di giornate entro sei mesi dalla nascita del figlio. Il congedo di paternità verrebbe finanziato tramite le IPG, come l’indennità di maternità. Il 20 settembre 2018 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSEC-N), a cui era stata assegnata la trattazione dell’iniziativa popolare summenzionata, ha approvato la decisione della CSSS-S.

Il 6 novembre 2018 la CSSS-S ha adottato un progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo e il 16 novembre 2018 ha avviato la procedura di consultazione in merito, che si è conclusa il 2 marzo 2019. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, compresa la Conferenza dei Governi cantonali, i 13 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello nazionali dell’economia nonché altre 20 organizzazioni.

2. Oggetto

Il progetto preliminare prevede l’introduzione di un congedo di paternità pagato di due settimane per i padri che esercitano un’attività lucrativa, il quale può essere preso nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Vi hanno diritto gli uomini che al momento della nascita sono i padri legali del bambino (rapporto di filiazione sulla base del matrimonio con la madre o mediante riconoscimento).

Il diritto al congedo di due settimane, che può essere preso sotto forma di settimane o di giornate (dieci giorni lavorativi), è regolamentato nel Codice delle obbligazioni (CO) in base alle disposizioni del diritto del lavoro. Ulteriori regolamentazioni riguardano la riduzione delle vacanze e il termine di disdetta durante il termine quadro dei sei mesi, in caso di giorni di congedo non ancora fruiti.

Le condizioni e le modalità per il versamento dell’indennità, essenzialmente improntate a quelle previste per l’indennità di maternità (periodo d’assicurazione precedente di nove mesi, esercizio di un’attività lucrativa, indennità giornaliera pari all’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma al massimo 196 fr. al giorno) sono regolamentate nella legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). A differenza della madre, il padre non è tenuto a prendere il congedo in blocco né subito dopo la nascita del figlio. Vi è diritto al massimo a 14 indennità giornaliere. Se il congedo è preso sotto forma di giornate (massimo dieci giorni lavorativi), sono versate due ulteriori indennità giornaliere ogni cinque giornate lavorative indennizzate.

Secondo i calcoli dell’Amministrazione, nel 2022 un congedo di paternità di due settimane finanziato tramite le IPG costerebbe circa 224 milioni di franchi. Queste uscite supplementari comporterebbero un innalzamento dell’attuale tasso di contribuzione IPG di 0,06 punti percentuali.