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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine
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3La Direzione della Scuola si occupa di procurare tutte le informazioni necessarie ai membri della Scuola. Questi ultimi possono sottoporre proposte a tutti gli organi.
4Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli mediante ordinanza.
Sezione 5: Diritti del personale e diritti sui beni immateriali
Art. 13 Condizioni di assunzione secondo la LPers
1La Direzione della Scuola e il resto del personale sottostanno alla LPers9 se la presente legge non dispone altrimenti.
2La SUFFP è il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LPers.
3Per gli impiegati attivi in progetti d’insegnamento e di ricerca e per persone che collaborano a progetti finanziati da terzi, il rapporto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria.
Art. 14 Condizioni di assunzione secondo il Codice delle obbligazioni
1La SUFFP può sottoporre il personale seguente al Codice delle obbligazioni10:
a. dottorandi che occupano un posto di promozione scientifica;
b. impiegati che collaborano a progetti finanziati da terzi;
c. incaricati di corsi nell’ambito di incarichi d’insegnamento esterni.
2Il contratto di lavoro per le categorie di personale di cui al capoverso 1 può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di nove anni al massimo e disdetto secondo la procedura ordinaria. Oltre tale durata il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.
Art. 15 Cassa pensioni
1La Direzione della Scuola e il resto del personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) secondo le disposizioni degli articoli 32a–32m LPers11.
2La SUFFP è il datore di lavoro secondo l’articolo 32b capoverso 2 LPers. Fa parte della Cassa di previdenza della Confederazione. È applicabile l’articolo 32d capoverso 3 LPers.
9 RS 172.220.1
10RS 220