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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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4Gli emolumenti per altri servizi devono in linea di massima coprire i costi. È ammessa una deroga a tale principio nel caso di emolumenti per servizi che rispondono a un interesse pubblico preponderante.

5Per gli emolumenti per altre attività amministrative valgono il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi.

6Nell’ordinanza sugli emolumenti il Consiglio della SUFFP disciplina in particolare il tariffario degli emolumenti. Può prevedere eccezioni all’obbligo di versare gli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante.

Art. 20 Mezzi finanziari di terzi

1La SUFFP può accettare mezzi finanziari di terzi se ciò è compatibile con la sua indipendenza e i suoi compiti e obiettivi.

2Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:

a. introiti della SUFFP provenienti da terzi per prestazioni non commerciali;

b. compensi per prestazioni commerciali secondo l’articolo 27;

c. donazioni.

Art. 21 Rapporto di gestione

1Il rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.

2Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.

3La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d’interesse dei membri del Consiglio della SUFFP.

Art. 22 Compilazione dei conti

1La presentazione dei conti della SUFFP illustra l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.

2Segue i principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su una norma contabile riconosciuta.

3La contabilità d’esercizio è allestita in modo tale da farvi figurare le spese e gli utili dei singoli settori di servizi.

4Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere alla SUFFP deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.

Art. 23 Riserve

1La SUFFP può costituire riserve.

2Le riserve non devono superare il dieci per cento del rispettivo budget annuale.