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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine
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4Gli emolumenti per altri servizi devono in linea di massima coprire i costi. È ammessa una deroga a tale principio nel caso di emolumenti per servizi che rispondono a un interesse pubblico preponderante.
5Per gli emolumenti per altre attività amministrative valgono il principio di equivalenza e il principio di copertura dei costi.
6Nell’ordinanza sugli emolumenti il Consiglio della SUFFP disciplina in particolare il tariffario degli emolumenti. Può prevedere eccezioni all’obbligo di versare gli emolumenti se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante.
Art. 20 Mezzi finanziari di terzi
1La SUFFP può accettare mezzi finanziari di terzi se ciò è compatibile con la sua indipendenza e i suoi compiti e obiettivi.
2Sono mezzi finanziari di terzi in particolare:
a. introiti della SUFFP provenienti da terzi per prestazioni non commerciali;
b. compensi per prestazioni commerciali secondo l’articolo 27;
c. donazioni.
Art. 21 Rapporto di gestione
1Il rapporto di gestione contiene il conto annuale e la relazione annuale.
2Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.
3La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d’interesse dei membri del Consiglio della SUFFP.
Art. 22 Compilazione dei conti
1La presentazione dei conti della SUFFP illustra l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.
2Segue i principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su una norma contabile riconosciuta.
3La contabilità d’esercizio è allestita in modo tale da farvi figurare le spese e gli utili dei singoli settori di servizi.
4Il Consiglio federale può emanare disposizioni relative alla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere alla SUFFP deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.
Art. 23 Riserve
1La SUFFP può costituire riserve.
2Le riserve non devono superare il dieci per cento del rispettivo budget annuale.