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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine
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Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 28 Obiettivi strategici
1Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici vincolanti della SUFFP per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti della stessa.
2Consulta prima il Consiglio della SUFFP.
Art. 29 Vigilanza
1La SUFFP è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale.
2Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:
a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio della SUFFP e del suo presidente;
b. la nomina e la revoca dell’organo di revisione;
c. l’approvazione:
1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
2. dell’ordinanza sul personale e dell’ordinanza sugli emolumenti,
3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all’impiego di un eventuale utile;
d. l’elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
e. lo sgravio del Consiglio della SUFFP.
3Può consultare tutti i documenti relativi all’attività della SUFFP e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.
Sezione 8: Sanzioni e protezione dei titoli
Art. 30 Provvedimenti disciplinari
1I provvedimenti disciplinari possono essere pronunciati soltanto al termine di un’inchiesta.
2I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti e degli uditori sono:
a. l’ammonimento;
b. l’ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;
c. l’esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;
d. l’esclusione dal ciclo di formazione o di formazione continua o dal ciclo di studio universitario;