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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 28 Obiettivi strategici

1Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici vincolanti della SUFFP per quattro anni nel quadro degli obiettivi e dei compiti della stessa.

2Consulta prima il Consiglio della SUFFP.

Art. 29 Vigilanza

1La SUFFP è sottoposta alla vigilanza del Consiglio federale.

2Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:

a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio della SUFFP e del suo presidente;

b. la nomina e la revoca dell’organo di revisione;

c. l’approvazione:

1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,

2. dell’ordinanza sul personale e dell’ordinanza sugli emolumenti,

3. del rapporto di gestione e della decisione relativa all’impiego di un eventuale utile;

d. l’elaborazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;

e. lo sgravio del Consiglio della SUFFP.

3Può consultare tutti i documenti relativi all’attività della SUFFP e chiedere in qualsiasi momento informazioni in merito.

Sezione 8: Sanzioni e protezione dei titoli

Art. 30 Provvedimenti disciplinari

1I provvedimenti disciplinari possono essere pronunciati soltanto al termine di un’inchiesta.

2I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti e degli uditori sono:

a. l’ammonimento;

b. l’ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;

c. l’esclusione dalle manifestazioni e dagli esami della Scuola;

d. l’esclusione dal ciclo di formazione o di formazione continua o dal ciclo di studio universitario;