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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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Art. 2 Obiettivi

1Con la SUFFP la Confederazione crea un centro di competenza che attraverso l’insegnamento, la ricerca e i servizi contribuisce allo sviluppo della pedagogia per la formazione professionale e della formazione professionale in Svizzera.

2Per raggiungere questi obiettivi la SUFFP svolge i compiti di cui all’articolo 3.

Sezione 2: Offerta di formazione, altri compiti e collaborazione

Art. 3 Offerta di formazione nonché altri compiti e competenze

1La SUFFP offre i seguenti cicli di formazione:

a. formazioni e formazioni continue per insegnanti nella formazione professionale, per periti d’esame e per altri responsabili della formazione professionale;

b. cicli di studio universitari per esperti della formazione professionale.

2Si adopera a favore dello sviluppo delle professioni e sostiene la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) nello sviluppo e nel perfezionamento della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.

3Si occupa della ricerca nel settore della formazione professionale.

4Può accettare mandati di formazione e di ricerca nel settore della formazione professionale e fornire altre prestazioni.

5Il Consiglio federale può attribuire alla SUFFP altri compiti di interesse nazionale nel settore della formazione professionale.

Art. 4 Collaborazione

1La SUFFP collabora con le alte scuole pedagogiche cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro.

2Può collaborare con altre scuole universitarie e istituzioni nazionali ed estere.

Sezione 3: Titoli e ammissione

Art. 5 Diplomi di insegnamento, certificati e altri titoli

1La SUFFP conferisce diplomi di insegnamento e certificati nonché titoli bachelor e master.

2Può rilasciare altri attestati e certificati.

4 RS 412.10