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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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Art. 33 Progetti di ricerca

1Nell’ambito di progetti di ricerca la SUFFP può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se necessario per il progetto di ricerca.

2La SUFFP provvede affinché i dati personali siano anonimizzati, non appena lo scopo del trattamento lo consente, in modo tale che le analisi effettuate non permettano di risalire alla persona interessata. I dati personali anonimizzati possono essere conservati soltanto per un periodo ragionevole stabilito dalla SUFFP. Il Consiglio della SUFFP disciplina i dettagli nel regolamento di organizzazione.

3Se la natura e lo scopo del progetto di ricerca non ne consentono l’anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.

4La SUFFP assicura che le persone interessate siano informate della raccolta, dello scopo e del trattamento dei dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 34 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione se la presente legge non trasferisce questa competenza al Consiglio della SUFFP.

Art. 35 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 200215 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale

1La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.

2A tale scopo gestisce la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). I compiti e l’organizzazione della SUFFP sono disciplinati nella legge SUFFP del …16.

Art. 48a

Abrogato

15 RS 412.10

16 RS …