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Consultazione 2018/90: Legge federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Legge SUFFP) · 13 pagine

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6Dichiarano le loro relazioni d’interesse al Consiglio della SUFFP e gli comunicano senza indugio eventuali cambiamenti. Il Consiglio della SUFFP ne informa il Consiglio federale nel rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio della SUFFP e il membro in questione persiste nel mantenerla, il Consiglio della SUFFP ne chiede la revoca al Consiglio federale.

7I membri del Consiglio della SUFFP sono tenuti al segreto d’ufficio durante il mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

Art. 9 Consiglio della SUFFP: compiti

Il Consiglio della SUFFP ha in particolare i compiti seguenti:

a. assicura la gestione strategica della SUFFP;

b. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;

c. emana il regolamento di organizzazione, un regolamento sull’accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi, un’ordinanza sul personale e un’ordinanza sugli emolumenti. Emana inoltre le altre ordinanze e regolamenti in base alle competenze conferitegli dalla presente legge. Sottopone per approvazione al Consiglio federale l’ordinanza sul personale e l’ordinanza sugli emolumenti;

d. rappresenta la SUFFP quale parte contraente ai sensi dell’articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale (LPers);

e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore e dei collaboratori della segreteria del Consiglio nonché, su proposta del direttore, degli altri membri della Direzione della Scuola. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore richiedono l’approvazione del Consiglio federale;

f. nomina il vicedirettore su proposta del direttore;

g. esercita la vigilanza sulla Direzione della Scuola;

h. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato;

i. decide in merito all’impiego delle riserve nel quadro delle direttive del Consiglio federale;

j. approva il preventivo e chiede al DEFR l’indennità di cui all’articolo 18. Il DEFR sottopone la richiesta al Consiglio federale;

k. redige e adotta un rapporto di gestione per ogni esercizio. Sottopone il rapporto di gestione riveduto al DEFR. Quest’ultimo ne propone l’approvazione al Consiglio federale; nel contempo gli presenta la proposta di sgravio e una proposta circa l’impiego di un eventuale utile. Il Consiglio della SUFFP pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

8 RS 172.220.1