Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 21 pagine
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Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR)Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR) (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione)
La BCZ e l’UBCS considerano ragionevole l’obbligo imposto all’ente di custodia di concludere un accordo con il primo ente di subcustodia estero (art. 11a cpv. 3), nonché di limitare tale obbligo al primo anello della catena di custodia. Secondo l’ABES, i provvedimenti che deve prendere l’ente di custodia per offrire al titolare del conto un livello di protezione equivalente in assenza di un accordo con un ente di subcustodia estero devono anch’essi limitarsi al primo anello di custodia. L’UBCS auspica inoltre che la FINMA pubblichi un elenco degli enti di subcustodia che soddisfano le esigenze in materia di segregazione.
Le opinioni sono più contrastanti per quanto riguarda le disposizioni relative all’informazione dei clienti (art. 11a cpv. 6). L’UBS si interroga sulla necessità di disciplinare questo ambito, poiché gli obblighi di informazione dei clienti sono ora disciplinati dalla legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1). L’UDC vorrebbe che le risorse impegnate per l’informazione dei clienti siano in correlazione con l’utilità di questa informazione. In alcuni pareri si suggerisce la possibilità di trasmettere le informazioni in maniera standardizzata e in forma elettronica conformemente all’articolo 9 capoverso 3 LSerFi (SH, TG, UDC, usam). Bär & Karrer propone di limitare l’obbligo d’informazione ai casi straordinari esposti a rischi specifici, ad esempio quando l’ente di subcustodia è situato in uno Stato che non permette di prendere provvedimenti ai sensi dell’articolo 11a capoverso 4. Il PPD, economiesuisse, l’ASB, l’usam, l’ABPS, l’ASG e UBS rifiutano le disposizioni, sottolineando che il Parlamento ha espressamente e consapevolmente rinunciato a integrare questo obbligo nella LSerFi. A loro avviso, tali disposizioni non apportano un reale valore aggiunto al cliente, tanto più che le informazioni relative alla custodia di titoli saranno in futuro incluse nell’opuscolo dell’ASB «Rischi nel commercio di strumenti finanziari», ma generano comunque costi ingenti per le banche che, in ultima analisi, saranno sostenuti dai clienti (Bär & Karrer). Se queste disposizioni dovessero essere mantenute, il PPD esige che siano descritte in maniera dettagliata e che la trasmissione dei dati sia specificata. Per l’ASB, la BCZ, l’UBCS e UBS l’obbligo di fornire, su richiesta del titolare del conto, informazioni «sui rischi specifici della custodia in questione» (art. 11a cpv. 6 lett. c) va troppo oltre e pertanto ne chiedono la soppressione. Essi rifiutano inoltre la disposizione sull’obbligo di comunicare i costi della custodia di titoli (art. 11a cpv. 6 lett. d), ritenendola poco chiara. UBS segnala al riguardo che le banche pubblicano già oggi i costi di deposito.
Le disposizioni concernenti la trasmissione di dati a enti di subcustodia esteri (art. 11b) ottengono un consenso di principio di numerosi partecipanti, i quali sostengono tuttavia che debbano essere adeguate, in particolare perché non tengono conto dei rapporti graduati, frequenti nella pratica, tra i diversi enti di subcustodia (ASB, economiesuisse, ABES, ABG, Baker McKenzie, BCZ, UBCS, UBS). Il quadro dei potenziali destinatari di dati dovrebbe quindi essere esteso ad altri enti di subcustodia della catena di custodia, visto che l’ente di custodia ha la possibilità di trasmettere direttamente alla sua catena di custodia i dati che ciascun ente di subcustodia necessita per adempiere i propri obblighi (analogamente ai pareri di SH e usam). Anche in questo caso, l’informazione dei clienti prevista all’articolo 11b capoverso 2 dovrebbe essere fornita in forma standardizzata, su supporto cartaceo o elettronico, analogamente a quanto disposto dalla LSerFi (SH, ASB, usam, ABG, BCZ, UBCS). Secondo il parere della BCZ e dell’UBCS, la formulazione «a seconda del diritto [...] applicabile» può determinare la necessità di chiarire le disposizioni del diritto estero applicabile, quando invece l’ente di custodia dovrebbe potersi basare sulle indicazioni fornite dall’ente di subcustodia. Sottolineano inoltre che spesso non esiste un obbligo legale, ma piuttosto un insieme di prescrizioni definite contrattualmente.
9.5 Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi)
Una parte dei partecipanti (AG, AI, SH, TG, VD, Baker McKenzie, CP, ABES, SIX, MoMo) accoglie espressamente con favore la modifica proposta.