Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 21 pagine

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Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR)Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR) (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione)

Numerosi partecipanti alla consultazione (usam, ASB, ABG, economiesuisse, BCZ, Raiffeisen, ABPS, AG, KIB, UBCS, ZG, SG, NW) vorrebbero che, in seguito al finanziamento della protezione dei depositanti mediante deposito di titoli, si procedesse a un adeguamento delle prescrizioni in materia di fondi propri e liquidità applicate alle banche, nel rispetto del principio della neutralità dei costi. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, invitano pertanto il Consiglio federale a precisare nel dettaglio gli adeguamenti da apportare all’ordinanza sui fondi propri e all’ordinanza sulla liquidità (segnatamente in materia di «Liquidity Coverage Ratio», «Net Stable Funding Ratio» e «High Quality Liquid Assets»). Molti partecipanti formulano al riguardo dettagliate proposte normative. Il PPD e il PLR intravedono, inoltre, la necessità di disciplinare gli effetti reciproci tra la protezione dei depositanti e la regolamentazione «too big to fail» (TBTF) applicabile alle banche di rilevanza sistemica, che però non dovrebbero essere gravate da duplici oneri (ZH). Esisuisse fa notare che i propri membri devono attendersi costi supplementari a seguito della modifica di legge e invita pertanto il Consiglio federale a indicare come possa essere concepita la revisione della LBCR senza incidere sui costi. L’ASG approva la prevista riduzione della ponderazione del rischio del 20 per cento per le posizioni nei confronti dei responsabili della garanzia dei depositi.

Diversi partecipanti (Bär & Karrer, BCZ, ASB, UBCS, ZG, SG, NW) sono del parere che l’articolo 37h richieda adeguamenti terminologici e l’inserimento di un rimando all’articolo 33 capoverso 1 LBCR. Secondo Bär & Karrer, il nuovo capoverso 3bisproposto contiene elementi che potrebbero essere inclusi nell’OIB-FINMA invece che nella LBCR.

In alcuni pareri (esisuisse, BCZ, UBCS, ASG, ZG, SG, NW) si chiede espressamente di definire i «depositi garantiti» e il «depositante garantito» e di delegare eventualmente questa competenza al legislatore nell’ambito della pertinente ordinanza, poiché l’assenza di una definizione potrebbe comportare considerevoli e inutili incertezze giuridiche nel quadro dell’attuazione e in singoli casi (esisuisse). Per esisuisse, la BCS, l’UBCS, ZG, SG e NW è importante chiarire come vada inteso il deposito garantito in relazione all’articolo 37a capoverso 4 LBCR. In particolare, nei rapporti con più parti andrebbe chiarito chi sia il depositante. Chiedono inoltre di sancire esplicitamente nella legge che un eventuale avente economicamente diritto non può far valere alcuna pretesa diretta nei confronti della garanzia dei depositi. Esisuisse osserva, infine, che soltanto la pretesa del titolare del credito è garantita.

Esisuisse precisa inoltre che l’espressione «in contanti» utilizzata nell’articolo 37h capoverso 3 lettera c numero 1 fa riferimento ai depositi a vista e potrebbe essere fraintesa. Propone, inoltre, che nel capoverso 3bislettera a di detto articolo si indichi che i preparativi comprendono, in particolare, la predisposizione di un’infrastruttura adeguata per l’elaborazione tempestiva delle istruzioni di pagamento dei depositanti.

Esisuisse approva l’aumento dell’impegno massimo all’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti, ricordando che l’impegno è conforme allo standard internazionale e pertanto non deve essere aumentato ulteriormente. Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono troppo basso il grado di copertura dell’1,6 per cento e vorrebbero innalzarlo al 2,5 per cento (PSS, USS), mentre altri chiedono che non si scenda sotto la soglia dell’1,6 per cento (FRC, ACSI).

8.2 I responsabili della garanzia dei depositi

Il pvl è dell’avviso che si debba tenere conto della critica espressa dalle organizzazioni internazionali (segnatamente dal FMI) secondo la quale esisuisse dipenderebbe troppo dai membri dell’associazione o dagli istituti finanziari e invita pertanto il Consiglio federale a indicare nel dettaglio in che misura si possa tenere conto di tale critica.