Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 21 pagine
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Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR)Procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche (LBCR) (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione)
1 Situazione iniziale
La presente revisione della legge sulle banche (LBCR, RS 952.0) concerne i seguenti tre settori tematici.
Insolvenza delle banche: la LBCR disciplina soltanto i principi della procedura di risana-
mento delle banche, mentre i dettagli sono contenuti nell’ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA, RS 952.05). Per rafforzare la certezza del diritto, si intende ora disciplinare nella legge soprattutto quegli strumenti che, come le misure di capitalizzazione (ad es. la conversione di capitale di terzi in capitale proprio, il cosiddetto «bail-in»), incidono sui diritti dei proprietari e dei creditori della banca. Un adeguamento della legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF, RS 211.423.4) consente nel contempo di migliorare la funzionalità del sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie in caso di insolvenza o di fallimento di una banca associata.
Garanzia dei depositi: con la revisione della LBCR le banche dovranno assicurare la metà
dei propri impegni contributivi a titolo di garanzia dei depositi non più detenendo liquidità supplementare, ma depositando titoli o franchi svizzeri in contanti presso un ente di custodia. Se, nel caso concreto, una banca tenuta a versare contributi non adempie il proprio obbligo di pagamento, il responsabile della garanzia dei depositi utilizza questi valori depositati. Si è pertanto potuto prescindere da una revisione del sistema di garanzia dei depositi che introducesse un fondo di garanzia finanziato dalle banche. Il termine di pagamento dei fondi della garanzia dei depositi all’incaricato del risanamento o del fallimento nominato dalla FINMA viene ridotto da venti a sette giorni. Dopo il ricevimento delle istruzioni di pagamento del cliente della banca, il pagamento dei depositi garantiti a tale cliente deve avvenire entro sette giorni.
Segregazione dei titoli contabili: l’adeguamento della legge sui titoli contabili (LTCo,
RS 957.1) introduce poi per tutti gli enti di custodia di titoli contabili l’obbligo di tenere separati i portafogli propri da quelli dei clienti. Se la catena di custodia si estende all’estero, spetta all’ultimo ente di custodia svizzero adottare le misure opportune a tutela dei titoli custoditi presso l’ente di custodia estero. In questo contesto si ambisce anche a migliorare l’informazione dei clienti.
2 Procedura di consultazione
Indetta l’8 marzo 2019, la procedura di consultazione si è conclusa il 14 giugno 2019. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
23 Cantoni: Argovia (AG), Appenzello Esterno (AR), Appenzello Interno (AI), Basilea Cam-
pagna (BL), Basilea Città (BS), Berna (BE), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Svitto (SZ), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
cinque partiti politici: Partito popolare democratico (PPD), Partito socialista svizzero (PSS),
Partito verde liberale svizzero (pvl), PLR.I Liberali (PLR) e Unione Democratica di Centro (UDC);