Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR

4.7 Eliminazione della contraddizione nella definizione di riciclaggio tra l’articolo 19 e l’articolo 24 nonché l’allegato 4 numero 1 (art. 19 cpv. 3)

L’articolo 19 capoverso 3 vieta il riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2, fatta eccezione per il riciclaggio come materiale da costruzione in discariche di tipo C–E oppure nell’ambito del risanamento di un sito contaminato.

Tale divieto è dunque in contraddizione con l’articolo 24. Quest’ultimo dispone che possono essere impiegati come materie prime nella fabbricazione di clinker di cemento anche i rifiuti che superano i valori limite di cui all’allegato 3 numero 2, fintanto che vengono rispettati i valori limite di cui all’allegato 4 numero 1.

Nell’articolo 19 capoverso 3 si aggiunge perciò un’ulteriore deroga che prevede la possibilità del riciclaggio di cui all’allegato 4 numero 1.

4.8 Requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati (art. 32 cpv. 2 lett. c)

L’articolo 32 capoverso 2 lettera c descrive i requisiti per il trattamento termico dei rifiuti speciali che contengono oltre l’uno per cento di composti organici alogenati. Affinché simili sostanze vengano distrutte in modo sicuro e completo è necessario un incenerimento a 1100 °C per 2 secondi. A seconda del tipo di rifiuti impiegati e della struttura e dell’esercizio dell’impianto, si può ottenere tuttavia uno smaltimento completo anche con altre temperature minime e durate. L’autorità competente deve potere autorizzare deroghe se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB rispetto a un trattamento a 1100 ºC per 2 secondi. A livello di contenuto, il disciplinamento corrisponde a quello nell’UE (Direttiva 2010/75/UE, art. 50 e 51)1.

4.9 Requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti liquidi aventi un basso punto d’infiammabilità (art. 32 cpv. 2 lett. d)

L’articolo 32 capoverso 2 lettera d stabilisce che i rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 55 °C siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico. Il valore limite di 55 °C deriva dalla vecchia legislazione in materia di prodotti chimici, che nel frattempo è stata armonizzata con la legislazione in materia di merci pericolose. In questo caso è stato ripreso il criterio di quest’ultima, che viene applicato anche per la proprietà pericolosa H3 per i liquidi infiammabili secondo la Convenzione di Basilea. Sono considerati combustibili i liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 60 °C. Ai fini di un disciplinamento coerente va adeguata anche l’OPSR. Il punto d’infiammabilità va di conseguenza innalzato da 55 a 60 °C.

4.10 Valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materie prime per la fabbricazione di cemento (all. 4 n. 1.1)

L’allegato 4 numero 1.1 contiene i valori limite per i rifiuti che sono utilizzati come materie prime per la fabbricazione di cemento. Il valore limite per il benzo(a)pirene è di 3 mg/kg, quello per l’intero tenore in PAH di 250 mg/kg. Nei rifiuti contenenti catrame spesso il benzo(a)pirene si presenta in un determinato rapporto rispetto all’intero tenore in PAH. Non c’è perciò alcuna ragione sufficiente per motivare un rapporto diverso da ciò che è ad esempio il caso per la discarica di tipo E. Nell’allegato 5 numero 5.2 per un tenore in PAH di 250 mg/kg si stabilisce un valore limite per il benzo(a)pirene di 10 mg/kg. Il valore limite esistente nell’allegato 4 numero 1.1 va perciò innalzato da 3 mg/kg a 10 mg/kg.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075 10/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776