Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
4.11 Utilizzo del materiale di scavo e di sgombero nonché dei fanghi provenienti dal loro trattamento per la fabbricazione di clinker di cemento (all. 4 n. 1.4 e 1.5)
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera c, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 può essere riciclato come materia prima sostitutiva per la fabbricazione di clinker di cemento. I requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 sono soddisfatti se i valori limite secondo la lettera c non sono superati o un superamento non è riconducibile ad attività antropiche.
Secondo l’articolo 24, i rifiuti possono essere riciclati per la fabbricazione di cemento se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 e il clinker fabbricato non può superare i valori limite di cui al numero 1.4 (nuovo n. 1.6). I rifiuti che vengono impiegati come materie prime devono rispettare i valori limite di cui al numero 1.1. I superamenti non sono ammessi anche se non sono riconducibili ad attività antropiche. Il clinker fabbricato può invece superare i valori limite di cui al numero 1.4 (nuovo n. 1.6) se il superamento non è riconducibile ad attività antropiche.
La premessa per la deroga riguardante i valori limite per i clinker di cemento è il fatto che i cementifici impieghino materie prime convenzionali ricavate dalla relativa cava di pietra che per motivi geogeni presenta elevati tenori di metalli pesanti o sostanze organiche. Contrariamente a ciò, secondo l’attuale disciplinamento il materiale di scavo e di sgombero che ad esempio si accumula durante la costruzione di gallerie non può essere impiegato nei cementifici se vengono superati i valori limite di cui all’allegato 4 numero 1.1, anche se l’inquinamento non è riconducibile ad attività antropiche.
La contraddizione del disciplinamento tra gli articoli 19 e 24 va eliminata con l’introduzione dei nuovi numeri 1.4 e 1.5 nell’allegato 4. Quello che finora era il numero 1.4 slitterà indietro di conseguenza (nuovo n. 1.6). Non è giustificata la distinzione del materiale inquinato da fattori geogeni che viene smaltito in una cava di pietra oppure si accumula quale materiale di scavo e di sgombero in occasione dei lavori di costruzione. Analogamente a quanto avviene con le materie prime convenzionali l’impiego del materiale di scavo o di sgombero che supera i valori limite di cui al numero 1.1 deve essere consentito se il superamento non è riconducibile ad attività antropiche. La deroga non deve tuttavia valere per gli elementi cadmio, mercurio e tallio. Tali elementi sono volatili e finiscono in gran parte nell’aria di scarico oppure si arricchiscono nel ciclo e, in caso di avaria, possono portare a emissioni eccessive. Questa deroga vale ancora meno nel caso del superamento dei valori limite delle sostanze organiche, salvo che si disponga di un’autorizzazione delle autorità per il singolo caso di cui all’allegato 4 numero 1.2. Per finire, il clinker di cemento fabbricato deve rispettare i requisiti di cui al numero 1.6 (corrisponde all’attuale n. 1.4).
Il disciplinamento proposto segue il piano dell’aiuto all’esecuzione presente nel progetto per il riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero. Secondo quest’ultimo, occorre procedere a una valutazione della pericolosità per quanto riguarda i beni da proteggere in caso di previsto smaltimento di materiale di cui è dimostrato l’inquinamento da fattori geogeni. Così, lo smaltimento del materiale di scavo e di sgombero con, ad esempio, inquinamento da arsenico legato a fattori geogeni in un sito di estrazione di materiali o in una discarica, può eventualmente costituire un rischio per le acque sotterranee. Nel clinker di cemento e anche nel successivo uso del cemento nel calcestruzzo l’arsenico è invece inserito nel reticolo cristallino dei minerali e difficilmente solubile. In virtù delle concentrazioni che si presentano naturalmente nel materiale di scavo e di sgombero che entra in linea di conto per la fabbricazione di clinker di cemento, non è da prevedere un massiccio aumento della concentrazione di metalli pesanti nel clinker.
Fanghi derivanti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero
Nel trattamento del materiale di scavo e di sgombero per ottenere materiali da costruzione si possono accumulare grandi quantità di fanghi per i quali non valgono le prescrizioni secondo l’articolo 19 OPSR. Infatti simili fanghi, derivanti dal trattamento del materiale di scavo e di sgombero, sono il risultato di un’attività antropica. Si differenziano dal materiale iniziale quanto
11/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776