Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
4.4 Integrazione dei requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dalle amministrazioni pubbliche (art. 13 cpv. 2 lett. b)
In virtù dell’integrazione dell’articolo 3 lettera a riguardante i rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche proposta nell’ambito della presente revisione, deve essere adeguato di conseguenza anche l’articolo 3 capoverso 2 lettera b.
4.5 Precisazione del riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)
Questo articolo concerne il riciclaggio del materiale di scavo lievemente inquinato sul sito in cui esso si accumula (art. 19 cpv. 2 lett. d). L’attuale formulazione porta a incertezze nell’esecuzione, che si intendano oppure no siti con iscrizione al catasto dei siti inquinati (CSIN). Con il modulo «Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial» (disp. in ted. e franc.) dell’aiuto all’esecuzione OPSR si chiarisce la relativa attuazione. Con la modifica dell’ordinanza si intende precisare la disposizione – per esperienza equivoca nella prassi e tuttavia giuridicamente corretta – parlando non più di «siti contaminati», bensì unicamente di «siti».
Conformemente all’articolo 19 capoverso 2 lettera d OPSR, il materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2, può essere riciclato nel modo seguente:
per i lavori del genio civile, sul sito inquinato da rifiuti in cui si accumula il materiale, a condizione che quest’ultimo sia trattato, se necessario, sul sito stesso; è fatto salvo l’articolo 3 dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680).
L’articolo 2 OSiti definisce la nozione di «siti inquinati» quali siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Il catasto dei siti inquinati (CSIN) non è menzionato né all’articolo 19 OPSR né all’articolo 3 OSiti. Dal punto di vista giuridico non è dunque necessaria un’iscrizione per il riciclaggio del materiale lievemente inquinato sul sito in cui esso si accumula.
Alcuni Cantoni, tuttavia, interpretano la nozione di «sito inquinato» nell’articolo 19 OPSR nel senso che con ciò si intenderebbe soltanto un sito inquinato con iscrizione al CSIN. Ne consegue, tra l’altro, che i proprietari fondiari chiedono un’iscrizione al catasto per potere smaltire sul sito, per ragioni di costi, il materiale di scavo lievemente inquinato che si accumula nel progetto di costruzione.
Una volta, da molte parti nella costruzione di case erano normali piccoli riempimenti con detriti edili e dunque, di fatto, un riciclaggio sul posto di materiale minerale lievemente inquinato. Già nell’ambito dell’elaborazione a livello svizzero del CSIN l’idea era che questa circostanza non deve portare a un’iscrizione al catasto e in tale contesto si è parlato di casi irrilevanti. L’esclusione dei casi irrilevanti va nel senso dell’UFAM per impedire una degenerazione del CSIN. Ciò risulta chiaramente anche dalle spiegazioni sui casi irrilevanti nell’aiuto all’esecuzione dell’epoca («Erstellung des Katasters der belasteten Standorte». UFAFP, 2001; disp. in ted. e franc,).
Limitare la possibilità di riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato in conformità con l’articolo 19 capoverso 2 lettera d OPSR unicamente ai siti inquinati con iscrizione al CSIN non è opportuno per le seguenti ragioni:
né l’articolo 19 OPSR né l’articolo 3 OSiti menzionano il catasto dei siti inquinati;
non sussiste alcun motivo di ordine ecologico che renderebbe necessaria una limitazione ai siti CSIN del riciclaggio sul posto. Le emissioni che emanano dal materiale di scavo sono le stesse, indipendentemente dall’iscrizione al catasto;
8/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776