Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
anche per la rintracciabilità dei metodi di smaltimento del materiale lievemente inquinato l’iscrizione al CSIN non svolge un ruolo decisivo. Sui siti senza iscrizione al CSIN manca il sospetto iniziale concreto di un inquinamento, inquinamento che si constata soltanto nel corso dei lavori di costruzione. In questo caso il committente deve adeguare i metodi di smaltimento del materiale di scavo all’inquinamento – eventualmente d’intesa con l’autorità. Quest’ultima può quindi decidere se il sito deve essere iscritto al CSIN o se rappresenta un caso irrilevante. Solamente mediante la segnalazione del committente all’autorità questa può occuparsi più approfonditamente dello smaltimento del materiale di scavo e ordinare provvedimenti ai fini della rintracciabilità;
dai siti aventi unicamente uno scavo lievemente inquinato non emerge in nessun caso la necessità di legiferare in virtù del diritto in materia di siti contaminati. Un siffatto sito non necessiterà d’indagine, di sorveglianza o di risanamento. Sotto il profilo del diritto in materia di siti contaminati, dall’iscrizione al catasto non emerge così alcun valore aggiunto;
se i rifiuti edili lievemente inquinati e smaltiti sul posto fossero ammessi successivamente al CSIN, ciò avrebbe quale effetto positivo che in occasione del prossimo progetto edilizio sul sito l’inquinamento è già noto. Per il singolo sito può essere vantaggioso, ma non risolve il problema generale dei numerosi inquinamenti ignoti che non sono iscritti al CSIN. Inoltre, con l’iscrizione di tutti gli inquinamenti trovati nell’ambito di un progetto di costruzione, il CSIN verrebbe gravato più del dovuto e non sarebbe più praticabile;
se per una grande superficie – ad esempio in un territorio urbano – il sottosuolo è ampiamente inquinato da vecchi riporti, stabilizzazioni e simili, la sostituzione mirata di materiale di scavo lievemente inquinato con materiale non inquinato non porta a un miglioramento degno di nota della situazione complessiva. Tuttavia, la «sostituzione» è connessa a costi di smaltimento, scarsità di spazio disponibile per le discariche e trasporti supplementari e quindi a conseguenti emissioni.
Il riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui esso si accumula, indipendentemente da un’iscrizione al CSIN, è conforme al diritto ed ecologicamente sensato. Inoltre, in virtù del necessario piano di smaltimento secondo l’articolo 16 OPSR è garantito che le autorità esecutive possono controllare e approvare i flussi di rifiuti e i metodi di smaltimento corretti nei progetti di costruzione.
4.6 Uniformazione formale dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 19 quanto al sito di trattamento del materiale di scavo e di sgombero inquinato (art. 19 cpv. 2 lett. d)
L’articolo 19 precisa a quali condizioni il materiale di scavo e di sgombero inquinato può essere riciclato o nuovamente incorporato sul posto.
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 lettera d, il riciclaggio è ammesso a condizione che il materiale inquinato sia trattato, se necessario, sul sito, mentre conformemente all’articolo 19 capoverso 3 lettera b il trattamento dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.
Nella prassi, i due capoversi sono attuati allo stesso modo quanto al sito di trattamento. Non ha alcun senso non autorizzare il trattamento del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato vicino al sito inquinato, mentre è esplicitamente consentito per il materiale poco inquinato con, nota bene, un grado d’inquinamento maggiore.
Per ragioni formali è opportuno allineare la formulazione dei due capoversi e creare quindi coerenza.
9/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776