Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
Per i depositi intermedi si intendono, nel linguaggio corrente, depositi in cui i rifiuti sono depositati per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, una tale definizione giuridica nell’OPSR non ha alcun valore aggiunto, motivo per cui si è rinunciato a inserirla. I Cantoni possono, se necessario, precisare la nozione nei loro atti legislativi cantonali in materia di rifiuti, a condizione che una tale definizione sia compatibile con il diritto ambientale federale e conforme alla giurisprudenza federale.
In quanto impianti, i depositi intermedi sottostanno alle esigenze della pianificazione del territorio (autorizzazione di cui all’art. 22 LPT, autorizzazione edilizia ecc.; RS 700). Così, nelle relative procedure di approvazione, vanno in ogni caso considerate anche le attuali disposizioni dell’articolo 29 capoverso 1 OPSR, in particolare per la protezione delle acque (superficie impermeabile, distanza dal livello freatico, evacuazione ed eventualmente trattamento delle acque). Nel complesso, da un deposito intermedio non deve derivare alcuna minaccia ai beni da proteggere. La proposta di abrogazione delle disposizioni a –c dell’articolo 29 originale sulla costruzione di depositi intermedi non riduce l’intesa protezione dell’ambiente. Le disposizioni originali sono piuttosto una rappresentazione ridondante (e nel singolo caso forse anche incompleta) di normative esistenti sulla protezione dell’ambiente (in particolare della protezione delle acque). Per questo motivo ora si rinvia, riassumendo, alla legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
Le normative vigenti attualmente per i depositi intermedi presso le discariche (art. 29 cpv. 2 primo periodo, e art. 30 cpv. 4 lett. a–d) possono essere abrogate e in generale rese più semplici, senza che gli obiettivi di protezione ne risultino indeboliti: se i rifiuti sono depositati in depositi intermedi presso le discariche, queste devono soddisfare i requisiti per il rispettivo tipo di discarica (nuovo art. 29 cpv. 2). La deroga riguardante i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle per il deposito intermedio presso le discariche dei tipi C–E (nuovo art. 30 cpv. 2) è necessaria poiché questi rifiuti non soddisferebbero i requisiti concernenti il tipo di discarica, ma da questi rifiuti non si prevede alcun peggioramento dello stato dell’ambiente (ciò vale analogamente per il deposito intermedio in impianti per il trattamento termico).
Su richiesta di diverse autorità esecutive cantonali, nella presente proposta di revisione è stata ora aggiunta una disposizione (art. 30 cpv. 3) sulla base della quale le stesse autorità possono esigere garanzie finanziarie dai detentori di un deposito intermedio. Queste devono servire da garanzia in caso di possibili danni. Fondandosi sull’articolo 59b lettera a LPAmb, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare una siffatta disposizione per il risarcimento del danno civile.
Al fine di evitare doppi pagamenti e non dovere fare distinzioni onerose, per le nuove normative i depositi intermedi vanno esentati dall’obbligo di presentare un resoconto nell’articolo 27 capoverso 1 lettera e.
4.3 Aumento del quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)
La proposta integrazione è intesa a innalzare, per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici, il quantitativo soglia relativo al resoconto.
I rifiuti edili minerali hanno una densità da 2900 a 3100 kg/m3, mentre i rifiuti metallici ne hanno una da 2700 kg/m3 (alluminio) a 7900 kg/m3 (ferro) o addirittura 8900 kg/m3 (rame). L’elevata densità dei rifiuti metallici paragonata a quella dei rifiuti minerali ha quale conseguenza che il quantitativo soglia di 100 t/anno relativo al resoconto è superato rapidamente anche nelle aziende molto piccole, per cui l’attuale quantitativo soglia porta a un carico sproporzionato per le aziende piccole. Il nuovo quantitativo soglia di 1000 t/anno sgrava queste ultime, senza portare a una perdita di dati degna di nota nel presentare il resoconto, poiché la quantità preponderante di metalli proviene da aziende con una quantità lavorata maggiore di 1000 t/anno.
7/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776