Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR

6.4 Ripercussioni per l’economia, l’ambiente, la salute e ulteriori ripercussioni

6.4.1 Integrazione della definizione di rifiuti urbani concernente le amministrazioni pubbliche (art. 3 lett. a)

Questa limitazione circoscritta della liberalizzazione parziale ha per conseguenza che un quantitativo un po’ minore di rifiuti può essere smaltito direttamente tramite imprese private.

6.4.2 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 3 lett. h, art. 27 cpv. 1 lett. e, art. 29 e 30)

Per l’economia le modifiche proposte sono connesse a cambiamenti soltanto se così le autorità cantonali modificano la propria prassi in materia di autorizzazioni. Qualora l’autorità cantonale si avvalga della possibilità di una garanzia finanziaria per il deposito intermedio, da parte dei detentori occorre prevedere a tale scopo un dispendio economico medio-basso. Come da proposta, i detentori di depositi intermedi saranno esentati dall’obbligo di presentare un resoconto.

Le modifiche che si intendono apportare porteranno a miglioramenti per l’ambiente, in particolare poiché grazie alla nuova normativa è possibile ridurre il fatto di «dimenticarsi dei rifiuti».

6.4.3 Aumento del quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)

Il nuovo quantitativo soglia di 1000 t/anno per i rifiuti metallici porta, in particolare per le piccole imprese, a un’esenzione dal resoconto, che è eccessivo con l’attuale disciplinamento.

6.4.4 Integrazione dei requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dalle amministrazioni pubbliche (art. 13 cpv. 2 lett. b)

In virtù dei probabili spostamenti insignificanti delle quantità di rifiuti speciali nel monopolio di smaltimento non sono da prevedere sostanziali ripercussioni economiche.

6.4.5 Precisazione del riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

La modifica ha un effetto positivo, in quanto vengono meno i costi di smaltimento inutili dal punto di vista dell’ambiente, si risparmia spazio disponibile per le discariche e, nel complesso, si possono risparmiare costi.

6.4.6 Requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati (art. 32 cpv. 2 lett. c)

In virtù della conversione di procedure modificate dell’industria chimica, oggi gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti speciali inceneriscono molti più rifiuti acquosi e meno solventi. Ciò fa sì che le temperature necessarie si possono conseguire solamente con grande impiego di combustibili. Vi sono indizi che la degradazione completa delle sostanze nocive e una combustione sufficiente dei residui sono ottenibili anche a temperature più basse. In questo caso gli impianti possono trattare i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente con meno combustibili supplementari e senza investimento supplementare.

6.4.7 Valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materie prime per la fabbricazione di cemento (all. 4 n. 1.1)

Con questa modifica nei cementifici può essere smaltito più materiale di scavo inquinato, senza che si debbano prevedere maggiori effetti sull’ambiente. Inoltre, si risparmia l’esiguo spazio disponibile per le discariche.

18/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776