Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR

6.3 Ripercussioni per i Comuni

6.3.1 Integrazione della definizione di rifiuti urbani concernente le amministrazioni pubbliche (art. 3 lett. a)

Non sono praticamente da attendersi adeguamenti della struttura di smaltimento per i Comuni che sono incaricati dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Le amministrazioni pubbliche con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno rimangono nel monopolio di smaltimento dell’ente pubblico e fanno smaltire dall’ente pubblico competente i propri rifiuti affini a quelli delle economie domestiche, purché essi abbiano una composizione e proporzioni quantitative analoghe a quelli delle economie domestiche. Il finanziamento dello smaltimento ha luogo tramite tasse ai sensi dell’articolo 32a USG.

6.3.2 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 3 lett. h, art. 27 cpv. 1 lett. e, art. 29 e 30)

Le modifiche proposte non portano per i Comuni alcuna modifica della prassi vigente. Per l’impianto per i rifiuti deposito intermedio vanno considerate, come finora, le disposizioni in materia di pianificazione del territorio applicabili agli impianti.

6.3.3 Integrazione dei requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dalle amministrazioni pubbliche (art. 13 cpv. 2 lett. b)

I Comuni incaricati dello smaltimento dei rifiuti speciali saranno probabilmente confrontati ad aumenti insignificanti della loro quantità. Non si prevede un adeguamento in tal senso della struttura di smaltimento.

6.3.4 Precisazione del riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

I Comuni in qualità di committente risparmiano costi di smaltimento.

6.3.5 Uniformazione formale dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 19 quanto al sito di trattamento del materiale di scavo e di sgombero inquinato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

Non sono da prevedere ripercussioni. Si tratta di un adeguamento di dettaglio formale e volto a creare coerenza. Nell’attuazione pratica la disposizione viene già attuata in tal senso.

6.3.6 Valore limite per il benzo(a)pirene nei rifiuti che sono utilizzati come materie prime per la fabbricazione di cemento (all. 4 n. 1.1)

Per il Comune in qualità di committente si aprono ulteriori possibilità di smaltimento, ciò che può avere anche effetti positivi sui costi di smaltimento.

6.3.7 Utilizzo del materiale di scavo e di sgombero nonché dei fanghi provenienti dal loro trattamento per la fabbricazione di clinker di cemento (all. 4 n. 1.4 e 1.5)

Per il Comune in qualità di committente si aprono ulteriori possibilità di smaltimento, ciò che può avere anche effetti positivi sui costi di smaltimento.

17/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776