Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Integrazione della definizione di rifiuti urbani concernente le amministrazioni pubbliche (art. 3 lett. a)
La proposta Integrazione della definizione di rifiuti urbani è intesa a introdurre la normativa finora mancante con riferimento ai rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche. I rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative sono così sottoposti al monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani degli enti pubblici, indipendentemente dal loro numero di posti a tempo pieno.
L’articolo 3 lettera a OPSR definisce come rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno e che hanno una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
La definizione di rifiuti urbani (entrata in vigore il 1° gennaio 2019) e la relativa liberalizzazione parziale del monopolio di smaltimento dei Cantoni per i rifiuti urbani (art. 31b cpv. 1 LPAmb; RS 814.01) è una conseguenza dell’attuazione della mozione Fluri (11.3137 «No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali»). Secondo quest’ultima, le imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno per definizione non producono più rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro composizione.
Il dibattito politico riguardo all’attuazione della mozione Fluri si è concentrato sul consentire alle imprese una maggiore flessibilità nella scelta della logistica di smaltimento per le scorie d’esercizio non prettamente aziendali, dunque per i rifiuti che hanno una composizione analoga ai rifiuti che provengono dalle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
La nozione di «impresa» definita all’articolo 3 lettera b OPSR non è applicabile per l’amministrazione pubblica di Confederazione, Cantoni e Comuni. Ciò si evince dal messaggio concernente la legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) (FF 2009 6845, commento all’art. 3 cpv. 1 lett. a n. 7). Le amministrazioni pubbliche non sono quindi da considerare un’impresa.
A ciò si aggiunge che nei dibattiti nell’ambito dell’attuazione della mozione Fluri non è stato affrontato il tema di un sostanziale cambiamento di sistema nello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno.
4.2 Modifiche delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi (art. 3 lett. h, art. 27 cpv. 1 lett. e, art. 29 e 30)
La proposta revisione delle disposizioni riguardanti i depositi intermedi serve a fare chiarezza riguardo all’esecuzione e a semplificare la regolamentazione attuale, mantenendo nel contempo gli obiettivi di protezione.
I depositi intermedi secondo l’articolo 3 lettera h OPSR sono una categoria degli impianti per i rifiuti e quindi contemplati dalla pertinente definizione conformemente all’articolo 3 lettera g OPSR. Ai depositi intermedi si applicano perciò senz’altro i requisiti generali stabiliti per gli impianti per i rifiuti. Gli scopi prioritari dei depositi intermedi sono superare situazioni di emergenza temporanee nel deposito di rifiuti, nonché rendere in più possibili i riciclaggi (o eventualmente i depositi) che non sarebbero possibili senza questo deposito intermedio a tempo indeterminato. La definizione supplementare dei depositi intermedi in uso finora secondo l’articolo 3 lettera h OPSR è stata fonte di incertezze in sede di esecuzione nella prassi cantonale.
6/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776