Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/13: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2020 · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2020 Rapporto esplicativo Consultazione OPSR

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

6.2.1 Integrazione della definizione di rifiuti urbani concernente le amministrazioni pubbliche (art. 3 lett. a)

Di norma, i Cantoni hanno delegato ai Comuni il proprio monopolio di smaltimento dei rifiuti urbani, ragione per cui per i primi non è da prevedere alcuna ripercussione in tal senso.

Le amministrazioni pubbliche con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno rimangono nel monopolio di smaltimento dell’ente pubblico e fanno smaltire dall’ente pubblico competente i propri rifiuti affini a quelli delle economie domestiche, purché essi abbiano una composizione e proporzioni quantitative analoghe a quelli delle economie domestiche. Il finanziamento dello smaltimento ha luogo tramite tasse ai sensi dell’articolo 32a USG.

6.2.2 Articolo 3 lettera h, articolo 27 capoverso 1 lettera e, articolo 29 e 30 - modifiche delle disposizioni sui depositi intermedi

Le modifiche proposte sono legate all’intenzione che, in tal modo, l’attuazione si realizzi in modo più chiaro, armonizzato e, nel complesso, semplice. Le disposizioni dell’OPSR ridondanti (p. es. in merito alla protezione delle acque) saranno stralciate e verrà chiarita la situazione riguardante l’obbligo d’autorizzazione. Decade l’obbligo di presentare il resoconto per i depositi intermedi. Diminuisce inoltre per i Cantoni il rischio di impegni finanziari derivanti dal titolo depositi intermedi (mediante la riduzione a cinque anni della durata di deposito massima e grazie alla possibilità di richiedere una garanzia finanziaria).

6.2.3 Aumento del quantitativo soglia relativo al resoconto per gli impianti per il trattamento di rifiuti metallici (art. 6 cpv. 1 lett. b)

Con lo stralcio dell’obbligo di presentare un resoconto per determinate microimprese, è da prevedere uno snellimento dei compiti d’esecuzione.

6.2.4 Integrazione dei requisiti per la raccolta e lo smaltimento separati dei rifiuti speciali provenienti dalle amministrazioni pubbliche (art. 13 cpv. 2 lett. b)

I Cantoni che si occuperanno con mezzi propri dello smaltimento dei rifiuti speciali saranno tenuti a smaltire aumenti probabilmente insignificanti della loro quantità. Non si prevede un adeguamento necessario in tal senso della struttura di smaltimento.

6.2.5 Precisazione del riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato sul sito in cui è stato scavato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

L’esecuzione cantonale sarà armonizzata e i Cantoni in qualità di committente risparmiano costi di smaltimento. Con o senza questa modifica, rimane il controllo del corretto smaltimento del materiale di scavo e di sgombero – e più precisamente attraverso il piano di smaltimento, di cui all’articolo 16 OPSR, da autorizzare nell’ambito di lavori di costruzione.

6.2.6 Uniformazione formale dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 19 quanto al sito di trattamento del materiale di scavo e di sgombero inquinato (art. 19 cpv. 2 lett. d)

Non sono da prevedere ripercussioni. Si tratta di un adeguamento di dettaglio formale e volto a creare coerenza. Nell’attuazione pratica la disposizione viene già eseguita in tal senso.

6.2.7 Requisiti che deve soddisfare il trattamento termico dei rifiuti speciali con composti organici alogenati (art. 32 cpv. 2 lett. c)

I Cantoni attuano la disposizione speciale e ottengono così maggiore flessibilità nell’esecuzione.

15/19 054.11-00038/00006/00002/S054-1776