Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 19 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e modifica dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Riferimento/ n. incarto: COO.2180.109.7.284033 / 233.1/2018/00008

Si chiede che i Cantoni e i produttori di software siano coinvolti nell'elaborazione dell'ordinanza98, tanto più che si pongono già interrogativi sull'attuazione99 ed è difficile valutare i costi.100 Nell'ambito dell'attuazione occorre provvedere ad armonizzare la nuova legge con il diritto vigente101 e a far rientrare la soluzione nel piano globale di digitalizzazione.102 Bisogna inoltre consultare l'IFPDT.103 Sarebbe pure auspicabile un'interfaccia diretta con le esistenti soluzioni cantonali104 e tenere conto delle persone con limitazioni.105

Il Cantone di San Gallo dichiara che la legge deve prevedere che gli atti pubblici elettronici debbano essere firmati. Riguardo alla firma dell'originale elettronico dell'atto pubblico da parte delle parti si chiede inoltre di trovare una soluzione adeguata alla prassi e realizzabile106, che venga anche accettata dalle parti dell'atto pubblico.107 Il Canton Obvaldo teme che in mancanza della diffusione della firma elettronica presso i privati vi saranno sovente passaggi dalla forma digitale a quella analogica. In questo senso va chiarito se la firma elettronica sarebbe adeguata e praticabile anche per la certificazione delle disposizioni testamentarie108 e per altre certificazioni più semplici come i mandati precauzionali.109

I Cantoni di Appenzello Interno e del Ticino respingono la disposizione. Quest'ultimo ritiene che le modalità in cui un atto pubblico è realizzato debbano rimanere di competenza cantonale. Per la Commissione per l'avvocatura del Canton Glarona la disposizione prevede requisiti tecnici e organizzativi eccessivi per il registro degli atti pubblici (art. 7 cpv. 1 lett. b AP-LAPuE).

Tre partecipanti approvano esplicitamente la neutralità tecnologica della disposizione.110

4.2.8 Modifica di un altro atto normativo (art. 8 AP-LAPuE)

Alcuni partecipanti ravvisano nelle modifiche del Codice civile (CC; RS 210) un'inutile ingerenza nelle competenze e nell'autonomia cantonali.111 Il Canton Vaud osserva al riguardo che poiché in fin dei conti sono i Cantoni a concedere il diritto di realizzare un atto pubblico, è giusto che possano anche disciplinare la relativa procedura. L'Università di Losanna rileva che questa inversione delle competenze non solo viola l'articolo 122 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), ma che vi si era anche scientemente rinunciato in occasione dell'introduzione del Codice di procedura civile nel 2006. Osserva che le diverse configurazioni della procedura di certificazione costituiscono un vantaggio della Svizzera e offrono la flessibilità necessaria in considerazione delle diverse condizioni quadro vigenti nei Cantoni.112 Una standardizzazione condurrebbe a un'indesiderata liberalizzazione del traffico di atti pubblici113 e marginalizzerebbe completamente le procedure cantonali di certificazione.114

98 BE, SH, SNV, SSN, Uni BE.

99 BE, SH, UR.

100 GE, AK GL, SSN.

101 ZH NK.

102 SBVg.

103 SZ.

104 CNG.

105 Inclusion Handicap.

106 AG, SVP, HEV, ZH NK.

107 GL, SG, SO.

108 SZ.

109 SO.

110 GL, economiesuisse, SFTI.

111 VD, TI, ANV, BNV, CP, CNG, CNJ, NPB BS; SNV, SSN, UNIL, VbN, VS VN.

112 VD, ANV, CNG.

113 CNG, CNJ.

114 AR, VD, ZH, SSN.