Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 19 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e modifica dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Riferimento/ n. incarto: COO.2180.109.7.284033 / 233.1/2018/00008

4.4 Aspetti non trattati dall'avamprogetto

Nel quadro della consultazione sono inoltre pervenute le seguenti proposte.

 Sarebbe opportuno semplificare il settore delle cartelle ipotecarie ed esaminare se nel singolo caso le prescrizioni sulla forma delle singole fattispecie di certificazione siano ancora al passo coi tempi.143

 Gli articoli 35-37 ORF vanno parimenti adeguati alla nuova situazione.144

 Occorre porsi la questione se non sia il caso di emanare prescrizioni legali anche sulla forma in cui vanno consegnati gli atti pubblici elettronici.145

 Il Consiglio federale è invitato a stabilire che il pubblico ufficiale sia l'unica persona a firmare l'atto.146

 Partendo dal presupposto che gli atti pubblici elettronici possano essere acquisiti in modo giuridicamente valido soltanto dal registro o dall'archivio a lungo termine, la produzione dei documenti che di norma accompagnano un atto elettronico potrebbe essere nettamente semplificata.147

 In epoca di progredente digitalizzazione, anche le prescrizioni formali nonché la dimostrabilità necessaria nel caso di controversie e l'esecutività di pretese vanno salvate digitalmente in una forma che garantisca la certezza giuridica.148

Secondo l'Università di Losanna il rapporto esplicativo non illustra con sufficiente chiarezza il destino previsto per l'OAPuE e il RegPU.

5 Consultazione

Conformemente all'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061), sono accessibili al pubblico la documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti, nonché il rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Le versioni integrali dei pareri sono pubblicate nella banca dati delle procedure di consultazione149 (art. 16 dell’ordinanza sulla consultazione150).

143 economiesuisse.

144 TG.

145 OW

146 Forum PMI.

147 SSN.

148 SBVg.

149 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP

150 Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo; RS 172.061.1)