Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 19 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e modifica dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF)
Riferimento/ n. incarto: COO.2180.109.7.284033 / 233.1/2018/00008
Tre partecipanti osservano che sarebbe opportuno attendere innanzitutto i risultati del gruppo di lavoro riguardo all'uniformazione del settore del notariato prima di attribuire alla Confederazione la competenza per stabilire la procedura di certificazione.115
Alcuni partecipanti auspicano che il CC preveda unicamente in linea di principio la possibilità della certificazione in forma elettronica.116 ZHK propone di incentivare la digitalizzazione mediante un modello di emolumenti differenziato all'articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC. È stato parimenti proposto di integrare direttamente tutta la LAPuE nel CC a motivo della sua brevità.117 Infine, ANV chiede che l'articolo 55 capoverso 1 titolo finale CC faccia più esplicitamente riferimento alla legislazione federale per quanto riguarda gli atti pubblici elettronici e l'autenticazione elettronica.
4.2.9 Disposizioni transitorie (art. 9 AP-LAPuE)
I termini stabiliti dalle disposizioni transitorie sono stati giudicati generosi o eccessivi da otto partecipanti. Vanno abbreviati rispettivamente a cinque e tre anni.118 Tre partecipanti ritengono necessari i termini così come sono previsti.119 È stato pure proposto di adeguare i termini nel singolo caso all'implementazione nei Cantoni120, alla digitalizzazione e alle esigenze della prassi.121 Infine, sei partecipanti considerano troppo brevi i termini.122
Anche i pareri relativi al periodo transitorio stesso divergono. Il Cantone di Basilea-Città, ad esempio, osserva che un eventuale doppione causerebbe probabilmente dei costi. Sette partecipanti chiedono che ai Cantoni e alle autorità sia concesso un lasso di tempo per l'implementazione delle nuove tecnologie.123 Al riguardo rilevano numerosi interrogativi ancora irrisolti. Secondo l'Università di Losanna, ad esempio, è poco chiaro cosa succederebbe nel caso in cui a causa di problemi tecnici fosse impossibile realizzare una certificazione per la quale decorre un termine. SIX solleva la questione di come possa essere garantito il rispetto dei termini di transizione.
Alcuni partecipanti chiedono124 per contro espressamente un doppione - anche per dopo il periodo di transizione - e quindi di non formulare le disposizioni in maniera vincolante.125
È infine proposto di formulare la disposizione in positivo126, di aggiungervi una riserva relativa al funzionamento del registro degli atti pubblici127 nonché - in un'altra disposizione transitoria - di abilitare il Consiglio federale a emanare emolumenti differenziati nei primi cinque anni al fine di incentivare il rilascio di atti elettronici.128
115 BNV, SNV, VS NV.
116 TI, ZH, BNV.
117 Scotoni.
118 SG, ZH, ZHK, glp, economiesuisse, SBVg, SFTI, SIX.
119 LU, Uri, Forum PMI.
120 TI, ZH.
121 AR.
122 AR, FR, OW, SZ, CNG, VS NV.
123 BL, BS, SZ, TG, ZH, UNIL, ZH NK.
124 OW, CP, VS NV, ZH NK.
125 FR, NPB BS.
126 TG. Cpv. 1: «Fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 2 capoverso 1 gli atti pubblici possono essere realizzati e depositati in forma cartacea.» Cpv. 2: «Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, i pubblici ufficiali sono tenuti a realizzare versioni elettroniche di esistenti atti pubblici e autenticazioni conformemente all'articolo 3.»
127 NetzSG.
128 ZH.