Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 26 pagine
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PPS, Dapacs, FZCSchweiz, IG Hanf e PX chiedono la completa abrogazione del divieto anche per le applicazioni non mediche.
Art. 8 cpv. 5 (Autorizzazioni eccezionali per la ricerca)
Art. 8 Stupefacenti vietati
5 Se non vi ostano convenzioni internazionali, l’Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare
autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio
di stupefacenti:
a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per
lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata;
b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.
SG ritiene importante che l’UFSP possa continuare a rilasciare autorizzazioni eccezionali per la ricerca di base e la ricerca orientata all’applicazione della canapa a fini non medici, affinché sia possibile proseguire la ricerca sui principi attivi della pianta di canapa e sulle questioni sociali implicate dal consumo della canapa.
TI e la KAV propendono per l’abolizione delle autorizzazioni eccezionali nell’ambito della ricerca medica. Tuttavia, dal momento che la ricerca medica è un ramo della ricerca scientifica, propongono di precisare espressamente che la disposizione di cui all’articolo 8 capoverso 5 lettera b non si riferisce alla ricerca medica.
GSG chiede di stralciare «Se non vi ostano convenzioni internazionali», poiché a suo avviso non esistono per il momento convezioni internazionali che vietino questa disposizione.
Art. 18f (Trattamento dei dati)
Art. 18f In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8
1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle
autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoversi 5–8 nonché per verificare che queste siano
rispettate, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Istituto possono trattare i seguenti dati personali:
a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli
articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
b. indicazioni necessarie all’identificazione del paziente e dati medici rilevanti nel quadro di
un’applicazione medica limitata in conformità all’articolo 8 capoverso 5.
2 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
a. i dati da trattare;
b. i periodi di conservazione.
EKSF, AS, FMH, FOSUMOS, GSG, Infodrog, mfe, NAS, SSAM, touché.ch e VEVDAJ chiedono che i dati raccolti in rapporto con il rilascio di autorizzazioni eccezionali siano considerati sensibili e degni di particolare protezione, quindi implichino l’osservanza delle prescrizioni legali in materia di protezione dei dati. Questi portatori di interesse sottolineano l’importanza che le autorità garantiscano sempre la piena protezione dei dati. Inoltre invitano a seguire il principio della proporzionalità, quindi a chiedere soltanto i dati realmente necessari all’esame delle domande.
L’FMH esorta ad adeguare il progetto alle disposizioni attuali della legislazione in materia di protezione dei dati.
EKSF, AS, GSG, Infodrog, mfe, NAS, SSAM, touché.ch e VEVDAJ, chiedono al Consiglio federale di continuare a definire i dati personali da trattare e i rispettivi periodi di conservazione a livello di ordinanza conformemente all’articolo 18f capoverso 2 nel rispetto del principio della proporzionalità e attribuendo la massima priorità alla protezione dei dati.
Il PPS è contrario a un’estensione del trattamento dei dati personali.
AGILE.CH e SMSG mettono in rilievo l’importanza di rigorosi controlli delle aziende di produzione e commercializzazione, pertanto appoggiano le disposizioni in materia di trattamento dei dati. Rigorosi controlli sono imprescindibili sia per la sicurezza dei pazienti sia per la garanzia della qualità.
Art. 20 cpv. 1 lett. c (Disposizioni finali concernenti i precursori e i coadiuvanti chimici)
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