Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 20
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio
sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all’articolo 7;
PPS, IG Med Cann, scienceindustries e VLI si oppongono alla proposta modifica dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c LStup in questa forma. Secondo IG Med Cann e scienceindustries, con la modifica numerose imprese sarebbero costrette a chiedere un’autorizzazione d’esercizio poiché i coadiuvanti chimici enunciati nell’allegato 8 dell’OEStup-DFI trovano largo impiego nell’industria, nel commercio, ma anche in ambito privato. L’assoggettamento di tali sostanze al rigido sistema di autorizzazioni e sanzioni della LStup comporterebbe quindi un onere amministrativo sproporzionato per le autorità, ma anche per gli interessati.
scienceindustries aggiunge che l’articolo 3 capoverso 1 LStup sottopone già i precursori e i coadiuvanti chimici a un sistema di controllo che, a suo avviso, è adeguato.
Il PPS chiede una riduzione o l’abrogazione della comminatoria di pena.
5.2 Legge federale sull’imposizione del tabacco (LImT)
Art. 5 lett. e (Esenzione dall’imposta)
Art. 5
e. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati ad essere fumati o vaporizzati, che sono
prescritti da un medico per applicazioni mediche.
I Cantoni e le cerchie interessate, che si sono espressi in materia, sono in gran parte favorevoli all’esenzione dall’imposta sul tabacco (AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, ZH, CDS, pvl, UCS, MK), molto favorevoli (FOSUMOS) oppure non hanno obiezioni (FZCSchweiz, SFE). La maggioranza di questi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GL, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, TG, ZH, CDS) constata che sarebbe una novità se un prodotto destinato a un’applicazione medica venisse gravato da un’imposta sul consumo. L’inalazione della canapa sotto forma di fumo non deve essere distinta da altre inalazioni a scopi medici, pertanto sarebbe tassata inopportunamente. Inoltre ipotizzano che per diversi motivi il fumo della canapa come applicazione medica sia improbabile. MK osserva che pochissimi preparati a base di canapa sono stati prescritti per una terapia inalatoria. BS e l’UCS caldeggiano la deroga in particolare considerando che i medicamenti a base di canapa non sono ancora assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
FR, NE, VD e VS sono invece favorevoli a limitare espressamente la deroga all’imposta sul tabacco ai prodotti a base di canapa destinati a essere vaporizzati e a stralciare «destinati a essere fumati» dal progetto di legge. FR spiega che la canapa a scopi medici non dovrebbe essere fumata, bensì prescritta in forma orale o di spray, pertanto chiede direttive chiare in materia all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sono decisamente contrari a una deroga all’imposta sul tabacco SO, TI nonché la KAV. Secondo TI e la KAV il fumo non soddisfa a priori le condizioni poste a un medicamento e SO è del parere che la canapa fumata sia la forma di somministrazione chiaramente meno salutare.
Pagina | 11