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Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 12 pagine

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5I viaggiatori non hanno diritto all'indennizzo se:

a. sono informati del ritardo prima dell’acquisto del titolo di trasporto; o

b. giungono a destinazione con un ritardo inferiore a 60 minuti.

Art. 61a Ritardo: assistenza

(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)

1In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l'impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo.

2In caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:

a. pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti;

b. sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e allorché sia fisicamente possibile.

3Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l'impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.

Art. 61b Diritti particolari dei viaggiatori in caso di ritardi nel servizio di

linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)

1L'impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che un autobus di linea subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:

a. la corsa verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o

b. il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

2Qualora l'impresa non offra tale scelta, i viaggiatori hanno diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L'impresa deve versare l'indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto.

3Quando un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l'impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire.

4Quando una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, i viaggiatori hanno diritto alla continuazione del viaggio con un'altra