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Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 12 pagine

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e. accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;

f. disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;

g. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;

h. disponibilità di servizi;

i. procedure per il recupero di bagagli smarriti;

j. possibilità di reclamo.

2Le imprese devono fornire le seguenti informazioni durante il viaggio:

a. servizi disponibili;

b. prossima fermata;

c. ritardi;

d. principali coincidenze;

e. indicazioni sulla sicurezza.

Art. 55c Reclami

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

1Le imprese istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.

2I viaggiatori possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l'impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa i viaggiatori della data alla quale possono aspettarsi una risposta, comunque entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.

Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto

(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)

1L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

2I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi e soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese devono definire i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo

dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.

3L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono richiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.

4Le imprese possono stabilire un importo minimo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 10 franchi.