Progetto
Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
e. accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;
f. disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;
g. attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;
h. disponibilità di servizi;
i. procedure per il recupero di bagagli smarriti;
j. possibilità di reclamo.
2Le imprese devono fornire le seguenti informazioni durante il viaggio:
a. servizi disponibili;
b. prossima fermata;
c. ritardi;
d. principali coincidenze;
e. indicazioni sulla sicurezza.
Art. 55c Reclami
(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)
1Le imprese istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.
2I viaggiatori possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l'impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa i viaggiatori della data alla quale possono aspettarsi una risposta, comunque entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.
Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto
(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)
1L'indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
2I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi e soppressioni di servizi durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell'impresa. Le imprese devono definire i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo
dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.
3L'indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'indennizzo può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono richiedere l'indennizzo sotto forma di denaro.
4Le imprese possono stabilire un importo minimo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 10 franchi.