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Consultazione 2019/55: Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (ordinanza OIF) · 12 pagine

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3. Ordinanza del 14 ottobre 20156 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2

2Le convenzioni sulle prestazioni e i rapporti sullo stato della rete sono resi pubblicamente accessibili dall'UFT, i piani di investimento dei gestori dell’infrastruttura dal Servizio di assegnazione delle tracce.

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 4–6

Piano di investimento e partecipazione

4Il gestore dell’infrastruttura fornisce alle imprese, che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all'articolo 37a Lferr, le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento.

5Le imprese possono sottoporre all'UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell'infrastruttura non ha tenuto conto. L'UFT decide definitivamente.

6In caso di controversie riguardanti violazioni del diritto di partecipazione è escluso l'esame di merito dei progetti d'investimento. La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) decide definitivamente.

Art. 33 cpv. 1 e 1bis

1Dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria di cui all’articolo 48f Lferr con i gestori dell’infrastruttura o le società costruttrici.

1bisL'UFT conclude autonomamente convenzioni di attuazione se:

a. la convenzione interessa solo la progettazione; o

b. i costi di realizzazione ammontano al massimo a 20 milioni di franchi.

Titolo prima dell’art. 37a

Sezione 7a: Convenzione su compiti sistemici

Art. 37a

1L'UFT sottopone alla ComFerr per parere la convezione su compiti sistemici di cui all'articolo 37 Lferr prima della firma. La ComFerr si esprime in particolare sul carattere non discriminatorio della convenzione.

2La convenzione ha durata illimitata. Può essere denunciata con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di un anno civile.

6 RS 742.120