Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 28 pagine
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Secondo OSAR il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio pone problema a fronte dell’assenza di una prassi d’asilo uniforme a livello europeo. Ogni registrazione nel SIS dev’essere conforme al principio di non respingimento sancito dal diritto in materia d’asilo e dal diritto internazionale.
SO ritiene che l’obbligo di registrare le decisioni di rimpatrio e la conferma della partenza siano dei mezzi adeguati per assicurare la trasparenza in merito allo statuto del soggiorno delle persone interessate.
AsyL e USS criticano invece proprio questa nuova categoria di segnalazione delle decisioni di rimpatrio, la quale semplifica considerevolmente l’esecuzione degli allontanamenti negli Stati d’origine o di provenienza. AsyL, OSAR e USS ritengono che l’applicazione di questo regolamento non dovrebbe minare dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale, come per esempio il divieto di respingere un rifugiato.
TI è particolarmente favorevole alla consultazione preventiva secondo l’articolo 9 e alla registrazione delle decisioni di rimpatrio.
UR considera che, in sede di attuazione, si debba tenere conto anche del risultato delle discussioni svolte in seno al gruppo di lavoro nazionale «Allontanamento SIS», chinatosi da vicino sull’attuazione.
Maggiori oneri
AG è scettico in merito alla dichiarazione del rapporto esplicativo secondo cui, se le condizioni del regolamento «SIS rimpatri» sono soddisfatte, le pertinenti informazioni saranno automaticamente trasmesse al SIS II. Teme che non sarà disponibile una soluzione informatica e che questo implicherà un onere supplementare considerevole per i Cantoni. Anche FR e JU menzionano l’onere supplementare che le registrazioni obbligatorie comporteranno per i Cantoni, in particolare per la polizia e per le autorità migratorie.
Pur approvando la volontà di migliorare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati Schengen, FR ritiene che il rapporto tra lo sforzo necessario e il risultato sperato non sarà proporzionale. Ritiene che, in caso di controllo di una persona segnalata ai fini del rimpatrio, le polizie cantonali dovranno adottare nuove misure (compilare dei moduli per l’ufficio Sirene) che andranno ad aggiungersi alla procedura usuale in caso di infrazioni alla LStrI. In certi casi sarà opportuno mettersi in contatto con lo Stato che ha emesso la segnalazione affinché si pronunci sulle misure da adottare. VD ritiene che l’aggiornamento delle segnalazioni implicherà un importante onere lavorativo.
Campo d’applicazione della direttiva rimpatrio
Secondo AG non è chiaro se gli allontanamenti eseguiti secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera c LStrI (rifiuto o revoca del permesso) dovranno d’ora in poi essere segnalati in SIMIC oppure se la misura riguardi esclusivamente gli allontanamenti eseguiti conformemente all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e b. Chiede che sia fatta chiarezza a riguardo.
UDC chiede al Consiglio federale di spiegare chiaramente le conseguenze dell’applicazione della direttiva rimpatrio sulle espulsioni. Occorre esaminare se un’applicazione potrebbe eventualmente essere annullata a posteriori e se la durata massima della carcerazione fissata a 18 mesi possa essere prorogata in caso di mancata applicazione della direttiva rimpatrio. Chiede parimenti che sia esaminata la questione della registrazione dell’ammissione provvisoria nel SIS.