Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 28 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728
renderne obbligatoria la segnalazione, risulterà in un’esecuzione più sistematica dei respingimenti.
Accesso delle autorità nazionali
TI approva l’idea di concedere ai servizi di migrazione e alle autorità in materia d’asilo un accesso allargato al SIS.
GE osserva che l’AFD e le polizie cantonali saranno le prime a essere toccate da questo sviluppo.
Obbligo del divieto d’entrata
TI approva l’obbligo di disporre il divieto d’entrata, in particolare nei riguardi di persone sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche. Considera concludente il catalogo dei dati da registrare di cui al capoverso 2.
TAF formula delle osservazioni per quanto riguarda il recepimento del regolamento «SIS frontiere». S’interroga sulla legittimità dell’obbligo di pronunciare un divieto d’entrata nei riguardi di chiunque abbia violato o minacciato la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero (si veda l’art. 24 cpv. 1 lett. a R SIS frontiera), giacché sinora si era trattato di una disposizione potestativa (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’ottica del TAF è opportuno verificare di volta in volta e per ogni caso specifico se una segnalazione nel SIS sia proporzionata.
A fronte della disciplina derogatoria di cui all’articolo 67 capoverso 5 LStrI, TAF si chiede se saranno effettivamente disposti in maniera più sistematica pertinenti divieti d’entrata. Per saperlo occorrerà attendere la giurisprudenza in materia.
Per quanto riguarda l’obbligo di pronunciare un divieto d’entrata secondo l’articolo 67 LStrI in caso di infrazione contro la sicurezza e l’ordine pubblici, AG si chiede quali presupposti debbano essere adempiti affinché un Cantone sia obbligato ad adottare tale misura.
ACES e OSAR ritengono che non vi sia nessun bisogno di adeguare l’articolo 67 LStrI. L’articolo 24 del regolamento SIS frontiere è sufficiente e non prevede né un’estensione dell’elenco delle fattispecie né un inasprimento in sede di esecuzione. Sono contrari alla revisione, che a detta loro non farebbe che deteriorare la situazione giuridica delle donne migranti.
AsyL, OSAR e USS pensano che un divieto d’entrata in caso di reati contro gli articoli 115 o 118 LStrI avrebbe conseguenze fatali per la maggior parte dei richiedenti l’asilo. Un richiedente l’asilo deve sempre avere la possibilità di entrare in Svizzera per chiedere protezione. In quest’ottica, la soppressione di qualsiasi margine discrezionale in materia di divieto d’entrata costituirebbe un grande passo indietro.
OSAR considera superflue le nuove fattispecie per la disposizione del divieto d’entrata (art. 115-118 LStrI), giacché non sono imposte dal pacchetto di riforme del SIS e non hanno nessun rapporto con il terrorismo. Il diritto vigente consente già di pronunciare un divieto d’entrata in caso di infrazione o minaccia della sicurezza e dell’ordine pubblici (art. 61 cpv. 2 lett. a LStrI).
OSAR critica anche la prassi della Svizzera. La Svizzera è uno degli Stati europei più restrittivi nel criminalizzare qualsiasi aiuto umanitario in materia di entrata o di soggiorno, motivo per cui l’OSAR appoggia l’iniziativa parlamentare «Basta con il reato di solidarietà». Anche per questo ritiene ci si debba astenere dal ricorrere al divieto d’entrata nei casi di sanzione previsti agli articoli 115 segg. LStrI.