Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/7: Recepimento e trasposizione del pacchetto di riforme concernente il Sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppo dell'acquis di Schengen» e Inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio · 28 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.666728

Art. 3 cpv. 4bis P-LSISA

SH , ZH e ASM spiegano che gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 3 capoverso 4bisP-LSISA servono esclusivamente a fini statistici e non saranno di alcuna utilità per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. A questo proposito anche AG ritiene che, a maggior ragione, sarà importante mettere in campo le necessarie interfacce (in particolare tra VOSTRA e SIMIC) al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. ASM fa notare che, ove le autorità cantonali competenti in materia di migrazione dovranno procedere a questa registrazione in VOSTRA, occorreranno dei colloqui e una modifica dei diritti d’accesso.

SH fa peraltro notare che la registrazione dei dati riguardanti le espulsioni e le infrazioni perde la propria utilità se, anziché registrare questi dati in VOSTRA come di consueto, le autorità penali dovranno registrarli in SIMIC.

TI trova invece utile la registrazione in SIMIC. Per ragioni di efficacia, vede di buon occhio che l’autorità responsabile dell’esecuzione dell’espulsione abbia accesso a SIMIC e possa registrare essa stessa i dati necessari, senza coinvolgere la SEM.

Registrazione delle decisioni di allontanamento (art. 3 cpv. 4bis lett. a P-LSISA)

NW si riferisce alla lettera a e presume che le decisioni menzionate siano le decisioni di cui all’articolo 64a capoverso 1 LStrI. In tal caso la disposizione andrebbe modificata di conseguenza.

Rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria e reati (art. 3 cpv. 4bis lett. e e g P-LSISA)

ASM ritiene che, contrariamente alle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo, le informazioni sull’applicazione della clausola di rigore (conformemente agli articoli 66a cpv. 2 CP e art. 49a cpv. 2 CPM) non rivestono nessun tipo di interesse per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Queste ultime partono dal presupposto che l’autorità competente chiamata a rilevare i dati conformemente al tenore della legge sia il servizio cantonale migratorio stesso. ASM respinge tuttavia in modo esplicito l’idea di assumersi questo compito, finalizzato a valutare le sentenze dei tribunali penali per fini esclusivamente statistici.

SO osserva inoltre che le autorità cantonali che, conformemente al P-LSISA, sono competenti per la registrazione e la rinuncia a pronunciare un’espulsione giudiziaria in SIMIC, non sempre dispongono delle informazioni necessarie. ZH sottolinea trattarsi qui delle autorità penali, per cui i dati corrispondenti devono essere registrati in VOSTRA e non in SIMIC. Tuttavia, ove sia comunque prevista la registrazione dei dati in SIMIC, SO, ZH e ASM ritengono che questo compito dovrebbe incombere alla SEM.

Lo stesso vale anche per la registrazione dei reati commessi di cui all’articolo 3 capoverso 4bis lettera g P-LSISA. ASM indica chiaramente che le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, nella loro veste di autorità incaricate di eseguire gli allontanamenti, non considerano loro compito quello di stendere una statistica delle condanne penali in SIMIC.

FR chiede che le pronunce di espulsioni e le rinunce a pronunciare un’espulsione obbligatoria vengano registrate in SIMIC a cura dei tribunali. Non è logico che un servizio migratorio debba trattare una condanna penale fino al passaggio in giudicato, al solo scopo di iscrivere i pertinenti dati in SIMIC per fini esclusivamente statistici. Idem per quanto riguarda la menzione in SIMIC dei reati commessi.