Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti

4.4.2 Informazione sulla propria persona (art. 7 AP)

Come osservato107, alcuni partecipanti ritengono che l’informazione sulla propria persona andrebbe esclusa dal campo d’applicazione dell’ordinanza.

In merito al capoverso 1 si propone di scegliere una formulazione più diretta analoga a quella del rapporto esplicativo108. Inoltre due Cantoni ritengono che la formulazione dei capoversi 1 e 2 sia poco chiara109. Si propone di ripetere la formulazione dell’articolo 6 («esecutiva»)110 e di sostituire l’espressione «a conoscenza» con «passata in giudicato»111.

Vari partecipanti sono contrari al rinvio al curatore o al mandatario precauzionale (cpv. 2). Il principio delle curatele su misura non è rispettato se una persona, a prescindere della misura di protezione degli adulti di cui è oggetto, è rinviata in ogni caso a tali persone112. Ciò è inappropriato soprattutto quando la curatela non ha alcun influsso sull’esercizio dei diritti civili, il che è spesso il caso nella prassi. L’esperienza insegna che soprattutto i curatori privati spesso non possono fornire informazioni affidabili sugli effetti di una misura relativa all’esercizio dei diritti civili113, mentre i curatori d’ufficio sono soggetti al segreto d’ufficio e quindi non possono fornire informazioni114. Oltre a essere più opportuno115, il rilascio delle informazioni e di un attestato ufficiale sull’esercizio dei diritti civili da parte dell’APMA rientra anche nei compiti di quest’ultima116. L’informazione da parte dell’APMA è comunque parte del diritto di essere sentiti117. Il rinvio al curatore o al mandatario precauzionale è un ostacolo burocratico inutile118. Si propone pertanto di rinunciare del tutto al rinvio119 e di fornire l’informazione direttamente al richiedente120. Ai fini della trasparenza si propone anche una soluzione

intermedia secondo cui l’APMA fornisce l’informazione rinviando nel contempo al curatore121.

4.4.3 Informazione su terzi (art. 8 AP)

Come per l’articolo 7, anche in questa disposizione si propone di aggiungere il termine

«esecutiva» alla «misura di protezione degli adulti»122 o di sostituire il termine «a conoscenza di» con «esecutiva» o «passata in giudicato»123 e di scegliere una formulazione più diretta del capoverso 1, analoga a quella del rapporto esplicativo124.

Si chiede inoltre di precisare il capoverso 2 in riferimento ai criteri in base ai quali fornire al richiedente un estratto della decisione o una parafrasi del contenuto determinante della stessa oppure rinviarlo al curatore o al mandatario precauzionale.125 Va tenuto conto del fatto che la decisione dell’APMA contiene troppi dati sensibili e che quindi, per soddisfare la

richiesta d’informazione del richiedente, è sufficiente un estratto del dispositivo della

decisione sulla misura di protezione degli adulti da ordinare o sulla convalida del mandato precauzionale126.

107 Cfr. n. 4.3.2

108 TI; Rapporto esplicativo n. 2.2, art. 7, pag. 8

109 TG, TI

110 SH, SZ, TG

111 COPMA

112 AR

113 AR, JU,

114 TG

115 SO

116 FR, JU,

117 TI

118 ZH

119 COPMA

120 VD, ZH

121 GL; APMA Toggenburg, APMA Werdenberg

122 SH, SZ, TG

123 COPMA

124 TI; Rapporto esplicativo n. 2.2, art. 8, pag. 9

125 LU

126 VD 10/15