Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti

adulti in corso ha il diritto di consultare gli atti conformemente all’articolo 449b CC81. Infine, il diritto a informazioni sulla propria persona è già disciplinato esaustivamente nelle leggi cantonali sulla protezione dei dati e quindi non sono necessarie ulteriori regolamentazioni82.

Si critica anche che l’osservazione del rapporto esplicativo secondo cui ogni persona fisica avente l’esercizio dei diritti civili può presentare una domanda d’informazione83 non trova alcun riscontro nella formulazione della disposizione84. Va inoltre precisato il termine

«rappresentante» di cui al capoverso 285 e la disposizione va completata con l’aggiunta che anche il rappresentante deve comprovare la sua identità con la copia di un documento d’identità86. La verifica dell’identità è tuttavia ritenuta più complicata rispetto alla prassi attuale87. Se quindi queste informazioni dovessero ancora essere previste dall’ordinanza, le prescrizioni per le relative domande andrebbero semplificate88.

4.3.3 Domande di informazione su terzi (art. 5 AP)

Per quanto riguarda le domande di informazione su terzi sono state sollevate questioni soprattutto sul «rendere verosimile l’interesse». Ci si chiede infatti se debba sussistere un interesse diretto alla conclusione di un negozio giuridico o se sia sufficiente un interesse indiretto89. Inoltre, ai fini della protezione della personalità di una persona oggetto di una misura di protezione dei minori, l’espressione dovrebbe essere precisata poiché le informazioni sensibili non devono essere rese accessibili troppo facilmente90. In particolare un interesse dovrebbe poter essere reso verosimile soltanto presentando un documento scritto; essendo possibile a qualsiasi persona dimostrare una mera relazione con un negozio

giuridico, come richiesto dall’AP, l’esigenza di rendere verosimile un interesse non garantisce la protezione da informazioni illecite e pertanto il capoverso potrebbe anche essere

stralciato91.

Infine, non dovrebbe essere definito il modo in cui è verificata l’identità del richiedente92,

mentre andrebbe indicata la forma in cui può essere descritto il negozio giuridico, ossia per scritto, per e-mail o oralmente93.

4.4 Rilascio dell’informazione

4.4.1 Principio (art. 6 in combinato disposto con gli art. 7 e 8 AP)

È parzialmente criticata la formulazione dell’articolo 6 AP. In particolare la frase introduttiva è ritenuta contraddittoria in quanto secondo il suo tenore l’APMA può fornire informazioni soltanto se la decisione relativa a una misura è esecutiva ed essa ha conseguenze per il negozio giuridico concreto, il che tuttavia non è mai il caso se non sussiste una misura.

Pertanto secondo il tenore della disposizione in quest’ultimo caso non possono essere fornite informazioni94. Inoltre, la lettera b dovrebbe contemplare anche il caso in cui la conclusione del negozio giuridico è già avvenuta95. Quanto all’espressione della lettera b «o potrebbe limitare» si osserva che essa lascia un margine d’interpretazione troppo ampio e non

81 ZH

82 SH; COPMA

83 Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti. Rapporto esplicativo sull’avamprogetto, n. 2.1, art. 2, pag. 6

84 GE

85 NE

86 NW

87 BL; COPMA

88 COPMA

89 JU

90 PS

91 CEFS

92 COPMA

93 CP

94 BS

95 BS 8/15