Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/70: Ordinanza sull'informazione relativa a misure di protezione degli adulti · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Ordinanza sull’informazione relativa a misure di protezione degli adulti

Solleva nuovamente critiche il rinvio al curatore e al mandatario precauzionale127, anche qui ritenuto ingiustificato128. Non va previsto in alcun modo che il curatore o il mandatario

precauzionale possano fornire informazioni129. Facendo riferimento alla pertinente osservazione del rapporto esplicativo in merito all’articolo 8 AP, si sostiene che la questione se un negozio giuridico sia o potrebbe essere nell’interesse della persona non rientri nell’ambito di una domanda d’informazione poiché per chiarire tale questione sarebbe necessario un esame materiale del negozio130.

4.4.4 Forma e obbligo di informazione (art. 9 AP)

4.4.4.1 Forma (cpv. 1)

I partecipanti che si sono espressi in merito hanno accolto in modo controverso la forma del rilascio dell’informazione. Mentre alcuni sono del parere che la scelta della forma dovrebbe essere compito dei Cantoni e quindi la disposizione andrebbe stralciata131, un Cantone ritiene le prescrizioni di forma appropriate e conforme allo scopo132. Si chiede tuttavia un margine di libertà più ampio nella scelta della forma133. Soprattutto in considerazione del numero di domande, l’informazione dovrebbe poter essere fornita anche in forma elettronica134 e in casi urgenti addirittura per telefono135. Per contro due Cantoni136 osservano che una notifica conforme al diritto è possibile soltanto nella forma prevista dall’articolo 138 capoverso 1 del Codice di procedura civile (CPC)137.

Infine, si osserva che in tutta l’ordinanza sono menzionate soltanto informazioni e comunicazioni più o meno prive di requisiti formali e non è chiaro se queste debbano essere emanate in forma di decisione138. In considerazione dell’articolo 11 AP, l’ordinanza dovrebbe tuttavia chiarire in quali casi l’APMA debba emanare una decisione impugnabile139. In tale contesto si osserva che una siffatta decisione è contraria a una procedura rapida e semplice e rende impossibile una comunicazione priva di requisiti formali140.

4.4.4.2 Termine (cpv. 2)

Ha sollevato critiche soprattutto il termine entro cui va fornita l’informazione. Vari partecipanti ritengono il termine di due giorni perlomeno troppo stretto o limitato se non addirittura

impossibile o illusorio141. Si propone pertanto che l’informazione vada fornita «di regola»

entro due giorni142 o entro un termine tra i tre e i cinque giorni143 oppure che il termine vada prolungato in modo adeguato144.

4.4.4.3 Obbligo di informazione (cpv. 3)

La trasmissione di una copia alla persona oggetto di una misura e al suo curatore o

mandatario precauzionale è ritenuta burocratica e inappropriata sotto il profilo del carico di lavoro145. Non è evidente quale sia l’interesse di detta persona a una comunicazione

127 Cfr. n. 4.4.2

128 TI

129 FR

130 LU

131 TG, ZH; CP

132 BE

133 TI

134 VD, ZH; FCS

135 ZH

136 FR, GE

137 RS 272

138 ZH

139 ZG; di parere analogo: BS, LU, TG, ZH

140 ZH

141 AG, AR, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, SH, TI, ZG, ZH

142 AR, BS, NW, SH, ZH; KOES

143 AR, JU, NW, ZG

144 TI

145 BS 11/15